Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36530 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36530 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ES SARBOUTI MOHAMED nato il 10/01/1974

avverso la sentenza del 11/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 11 maggio
2017, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a ESSarbouti
Mohamed la pena di anni 3 di reclusione ed C 10.000,00 di multa, avendolo
riconosciuto colpevole del reato di cui in epigrafe;
che, avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione
l’imputato, deducendo la omessa motivazione o comunque la violazione di
legge in ordine alla valutazione degli elementi di responsabilità a suo carico

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente si è, infatti, limitato a lamentare che il giudice non
avrebbe fornito alcuna motivazione circa la sussistenza di elementi atti a
dimostrare la sussistenza della sua responsabilità quanto al fatto a suo carico
addebitato ed in ordine alla congruità della pena concordemente proposta;
che deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte,
secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111
Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti,
lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione;
che anche con riferimento alla entità della sanzione proposta dalla parti,
l’eventuale impugnazione del giudizio positivo espresso dal giudicante deve
fondarsi su fattori che ne facciano emergere la manifesta sproporzione ovvero
la sua illegalità;
che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui
la motivazione della sentenza circa gli elementi a carico dell’imputato e circa
la congruità della pena patteggiata non è stata oggetto di alcuna puntuale
censura nei termini sopra indicati, ma solo di generiche doglianze;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

nonche in relazione alla congruità della pena.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

n

il P esi entete„<„ I Consigliere estensore

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