Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3653 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3653 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTORELLI GIUSEPPE N. IL 05/12/1963 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 68/2013 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di CHIA VARI, del 07/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/serrfite le conclusioni del PG Dett.

DEPWIMA IN CANCELLERIA

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I

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0

11

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1 Bertorelli Giuseppe ha presentato un esposto – denunzia presso i Carabinieri
di Chiavari chiedendo espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di
archiviazione ai sensi dell’art. 408 cpp.
Il Pubblico Ministero, dopo avere iscritto la notizia nel registro mod. 45, ha
disposto l’archiviazione rilevando che dal “l’esito dei preliminari accertamenti di PG
non si evince alcuna possibile notizia di reato”
Bertorelli ricorre per cassazione tramite il proprio difensore denunziando:

cpp per omissione dell’avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta;
1.2. la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 606 lett. a e lett. c cpp
in relazione all’art. 409 e 411 cpp in relazione anche al punto 50 della legge delega
del codice di procedura penale osservando che il provvedimento di archiviazione
avrebbe dovuto essere disposto dal giudice per le indagini preliminari e non
direttamente dal pubblico ministero che è privo del relativo potere.

2.

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte ha concluso per

l’annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al
Procuratore della repubblica di Chiavari per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità (art. 581 lett. c e 591 lett. c
cpp).
Certamente, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa
che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la
conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, del decreto di archiviazione,
impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario che, in tal
caso, decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del
provvedimento (cfr. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 20186 del 08/02/2013 Cc. dep.
10/05/2013 Rv. 255968; Sez. 5, Sentenza n. 5139 del 30/11/2010 Cc. dep.
11/02/2011 Rv. 249694).
Nel caso di specie, però il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto di
essere parte offesa di un reato (o di più reati), ma non ha assolto a tale onere,
giacché il ricorso si limita a richiamare un lungo esposto a sua firma senza indicare come sarebbe stato specifico onere – le ipotesi di reato in esso ravvisate addossando
invece alla Corte di Cassazione il compito di analizzarne il contenuto, di estrapolare
eventuali ipotesi di reato e di individuare l’eventuale persona offesa, attività,
certamente preclusa al giudice di legittimità.
2. In ogni caso va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a
monte della procedura di archiviazione, nel cui ambito – se sussiste opposizione
ammissibile e la notizia di reato non è palesemente infondata – il controllo del giudice

1.1 la violazione dell’art. 408 e 411 cpp in relazione all’art. 606 comma 1 lett. c

si dispiega all’esito del contraddittorio in un procedimento camerale, occorre come
presupposto l’esistenza di una notitia criminis. Il legislatore, infatti, ha previsto (ai
sensi dell’articolo 206 disp. att. c.p.p., con d.m. 30 settembre 1989) la cd.
pseudonotizia istituendo presso le Procure della Repubblica il registro degli atti non
costituenti notizia di reato (mod. 45); e poiché è potere-dovere soltanto del pubblico
ministero l’esercizio dell’azione penale, al pubblico ministero soltanto compete
l’identificazione, tra le informazioni e le comunicazioni che gli pervengono, della
notizia di reato e, quindi, a contrario, della pseudonotizia, per la cui archiviazione

Ordinanza n. 49485 del 24/10/2012 Cc. dep. 20/12/2012 Rv. 254148; Cass. Sez. I,
29 luglio 2009 n. 31278).
Per evitare comunque l’esclusione erronea di notizie di reato tramite l’iscrizione
al registro delle pseudonotizie, il giudice, richiesto dell’archiviazione di un affare
iscritto al registro delle pseudo notizie, non può rimettere gli atti al PM dichiarando
non luogo a provvedere, bensì procede all’esame e, se ve ne sono i presupposti,
anche all’archiviazione di un fascicolo rubricato a mod. 45 (cfr. Cass. sez. I, 21
ottobre 2009 n. 42884; Cass. sez. III, 25 maggio 2006 n.18388; Cass. sez. III, 9
luglio 2003 n.29040; Cass. sez. I, 9 aprile 2001 n. 14434; S.U. 15 gennaio 2001 n.
34).
Nel caso di specie, l’esposto era stato iscritto sotto il n. 68/2013 degli “atti non
costituenti notizia di reato”, cioè nel registro delle pseudonotizie / ma non risulta che
il Bertorelli abbia mai sollecitato il PM a inviare il fascicolo all’esame del giudice ai fini
di un controllo sull’infondatezza della notizia di reato, risultando solo la richiesta,
contenuta nell’esposto, di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione ai sensi
dell’art. 408 cpp: se invece l’esponente avesse formulato una tale richiesta e il PM
avesse rifiutato la trasmissione degli atti al giudice, tale rifiuto, causando una stasi
procedimentale, sarebbe stato provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile per
cassazione.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11.12.2013.

non deve perciò intervenire il giudice delle indagini preliminari (da ultimo Sez. 3,

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