Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36529 del 30/01/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 36529 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

PILI Marcellino, nato a Lanusei (Nu) il 19 aprile 1945;

avverso la sentenza della Corte di cassazione del 15 ottobre 2014;

letti gli atti di causa e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI.

Data Udienza: 30/01/2015

RITENUTO
che con atto, privo di data, sottoscritto personalmente da Pili Marcellino,
sebbene questi dichiari di avere nominato un proprio difensore di fiducia (il
quale, si ribadisce, non è, tuttavia, firmatario dell’atto introduttivo del
giudizio), il predetto ricorrente dichiarava di proporre ricorso ai sensi dell’art.
625-bis cod. proc. pen. avverso una sentenza emessa nei suoi confronti in
data 15 ottobre 2014 dalla Settima sezione penale di questa Corte di
cassazione;

alquanto confusamente, su di un preteso errore che minerebbe la decisione
censurata in quanto essa sarebbe stata emessa da un collegio giudicante già
oggetto di un’istanza di ricusazione non esaminata da altri giudici prime della
adozione della decisione oggetto appunto della presente impugnazione.

CONSIDERATO
che con il ricorso ora in esame si è dichiaratamente ritenuto di introdurre
un ricorso straordinario per errore di fatto;
che, secondo la previsione di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.,
introdotto con legge n. 128 del 2001, siffatta tipologia di impugnazione è
proponibile, nei soli confronti dei provvedimenti pronunziati dalla Corte di
cassazione, a richiesta del procuratore generale ovvero del condannato entro
un determinato termine decorrente dal deposito del provvedimento
impugnato, laddove si lamenti la esistenza in questo di un errore di fatto in
relazione al quale si chieda la adozione degli appropriati provvedimenti
correttivi;
che, come precisato da questa Corte, il procedimento ora in questione si
distingue rispetto a quello previsto dall’art. 130 cod. proc. pen., il quale
concerne genericamente la procedura per la correzione dell’errore materiale
presente in ogni provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio tale da
non determinane la nullità, in quanto tale secondo tipo di errore rappresenta il
frutto di una svista ovvero di una lapsus espressivo, da cui derivi il divario tra
la effettiva volontà provvedirnentale del giudice e la materiale
esteriorizzazione grafica della stessa, o, in altre parole, la difformità fra il
pensiero del decidente e la sua estrinsecazione formale, senza alcuna
incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui è scaturita la decisione
che è rimasto immune da ogni vizio, laddove l’errore di fatto denunziabile ai
sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato
da una errata acquisizione dei dati della realtà ovvero da un equivoco nel
quale la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di
legittimità, ed è connotato dalla determinante influenza esercitata sul
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che la impugnazione straordinaria parrebbe essere fondata, peraltro

processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle
risultanze processuali, il cui svisamento ha condotto all’adozione di una
decisione di contenuto diverso rispetto a quella che sarebbe stata assunta in
assenza dell’errore di fatto (Corte di cassazione, Sezione unite penali, 30
aprile 2002, n. 16103; idem Sezioni unite penali, 30 aprile 2002, n. 16104);
che, in ogni caso, esula dall’ambito del procedimento ora in questione
l’eventualità che il ricorrente deduca l’esistenza non di un errore percettivo di
fatto ma di un errore riferito alla interpretazione ovvero alla applicazione di

processuale (ex multís: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 giugno
2013, n. 28269);
che, sulla base degli indicati elementi emerge immediatamente ed in tutta
chiarezza sotto più profili la palese inammissibilità del ricorso ora in esame;
che lo stesso si caratterizza, infatti, per essere privo della necessaria
specificità, non essendo in esso indicata con la dovuta precisione neppure la
sentenza in ordine alla quale si chiede la correzione dell’errore di fatto,
essendo semplicemente indicata la sezione di questa Corte che ha emesso il
provvedimento e la data della sua emissione (ed a tale proposito si segnala
che in data 15 ottobre 2014 questa Corte ha emesso due sentenze a carico
dell’odierno ricorrente);
che siffatta omissione, impedendo a questa Corte di verificare il contenuto
e l’effetto concretamente condannatorio del provvedimento oggetto del
ricorso, non consente il necessario riscontro della legittimazione attiva
dell’odierno ricorrente, spettando questa, oltre che al procuratore generale
presso questa Corte, esclusivamente al soggetto che abbia riportato, per
effetto del provvedimento impugnato, una condanna;
che, peraltro, il tipo di vizio riferito, cioè la mancata sospensione del
procedimento in pendenza di una istanza di ricusazione, impregiudicata in
questa sede ogni valutazione sulla fondatezza della censura, non costituisce
errore di fatto ma attiene alla pretesa erronea applicazione di una disposizione
normativa;
che, essendo emersa la inammissibilità del ricorso in quanto, per un
verso, non è stato possibile controllare la legittimazione attiva del ricorrente
e, per altro verso, esso non riguarda la correzione di un errore di fatto
denunziabile ai sensi della disposizione azionata, detta inammissibilità, visto
l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., va dichiarata d’ufficio da questa
Corte;
che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
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una norma giuridica, sia esso riferito a norma sostanziale che a norma

delle spese processuali e di una somma, equitativamente determinata nella
misura di euro 1000,00, in favore della cassa delle ammende;

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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