Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36529 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36529 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL LANTI ABDESSELAM N. IL 05/07/1965
avverso la sentenza n. 25/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 20/06/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
El Lanti Abdesselam ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova della
del giudizio di colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dal giudice di
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 20/6/2013
Il
sigliere 9st.
Il Pre idente
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