Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36529 del 20/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36529 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL LANTI ABDESSELAM N. IL 05/07/1965
avverso la sentenza n. 25/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 20/06/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
El Lanti Abdesselam ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova della

del giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dal giudice di
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 20/6/2013
Il

sigliere 9st.

Il Pre idente

destinazione allo spaccio e non al consumo personale e alla conferma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA