Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36528 del 30/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36528 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CAPELLI Mauro, nato a Imperia il 27 aprile 1965;

avverso la sentenza n. 38418/13 della Corte di cassazione, Sezione IV penale del
14 maggio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario FRATICELLI
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 30/01/2015

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Capelli Mauro, titolare di procura speciale, con atto
depositato in data 29 novembre 2013, ha proposto, nell’interesse del suo
assistito, ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza
n. 38418 del 2013 di questa Corte con la quale era stato rigettato il ricorso
proposto personalmente dal Capelli avverso la sentenza del Tribunale di
Imperia n. 407 del 17 maggio 2012 che, giudicando quale giudice di appello,
aveva dichiarato la penale responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine al

modo integralmente riformando la sentenza emessa dal Giudice di pace di
Imperia il precedente 8 giugno 2010, con la quale il Capelli era, invece, stato
mandato assolto dal reato di lesioni personali colpose, commesso con
violazione delle norme sulla disciplina del traffico dei veicoli.
Il ricordato difensore, con il ricorso ora in esame, rilevava che avverso la
predetta sentenza era stato proposto anche un altro ricorso per cassazione,
questa volta a firma del difensore del Capelli, ma la Corte aveva omesso di
valutarne i motivi non coincidenti con quelli fatti valere dalla parte in proprio.
In particolare, l’attuale ricorrente osservava che in tal modo la Corte
aveva omesso di considerare il motivo di ricorso avente ad oggetto la
violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Imperia, il quale
aveva giudicato relativamente all’appello proposto avverso la sentenza del
giudice di prime cure da parte della sola parte civile, sebbene nel giudizio di
primo grado non fosse stata ammessa la costituzione di alcuna parte civile.
Essendo stata valutata, in via delibativa, la ammissibilità del ricorso in
assenza di contraddittorio e senza pregiudizio per la successiva decisione, la
causa era rinviata per la celebrazione in data odierna della udienza ai sensi
dellì’art. 127 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Rileva il Collegio che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è
esperibile nel caso in cui la Corte di cassazione – diversamente da quanto si
verifica nel caso che legittima il ricorso alla procedura della correzione
dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. della quale è
presupposto l’esistenza di un errore nella fase della mera esternazione della
volontà provvedimentale – sia incorsa in un errore di percezione della realtà
processuale, avendo, ad esempio, ritenuto inesistente un atto, invece,
presente nell’incarto del giudizio, ovvero nell’avere affermato la ricorrenza di
una fatto quale, sempre in via esemplificativa, l’avvenuta soddisfazione di una
condizione di procedibilità, invece indubbiamente non sussistente.
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reato a lui contestato condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia, in tal

Costituisce, alla luce dei principi sopra esposti, tipico caso di errore
percettivo della realtà processuale l’omessa pronunzia da parte di questo
giudice su un motivo di impugnazione, laddove non manifestamente
inammissibile, erroneamente non considerato come tale dal giudice della
legittimità (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 gennaio 2015, n.
4195).
Esula, invece, dalla ipotesi prevista dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
qualsivoglia fattispecie in cui la Corte, ancorché errando, esprima il proprio

essi.
Tanto premesso, va rilevato, in punto di fatto processuale, che, secondo
quanto lo stesso attuale ricorrente afferma, avverso la sentenza emessa a
carico del Capelli dal Tribunale di Imperia quale giudice dell’appello, sono stati
presentati due diversi e distinti ricorsi rivolti a questa Corte; l’uno presentato
dal Capelli in proprio, l’altro, successivo al precedente, presentato dal suo
difensore
Ciò detto, rileva il Collegio che nel caso ora in esame il ricorrente non
tanto lamenta la omessa pronunzia da parte della Corte di cassazione su
taluno dei motivi dedotti dal Capelli a sostegno della propria impugnazione
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia, quanto l’omessa
considerazione in toto

del secondo ricorso presentato, nell’interesse del

Capelli, dal difensore di quest’ultimo.

E’, pertanto, di tutta evidenza la estraneità della presente fattispecie alla
tematica di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall’attuale ricorrente, con la
sentenza impugnata la Corte di cassazione ha dato compiutamente risposta a
tutti i quesiti ad essa sottoposti con l’atto impugnatorio introdotto dal Capelli
in proprio.
L’eventuale “vizio”, ipoteticamente riscontrabile nella fattispecie, (peraltro
in ogni caso non idoneo a minare la validità del provvedimento impugnato,
posto che nel processo penale, diversamente da quanto previsto nel giudizio
civile, la regola del simultaneus processus

non è imposta come necessitata,

ma è solamente consigliata come ragionevole ed affidata alla prudente
volontà provvedimentale del giudice sicché essa, anche per il procedimento di
impugnazione, deve ritenersi frutto di una scelta avente carattere meramente
ordinatorio e discrezionale: così Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12
settembre 1996, n. 1720), potrebbe consistere nella mancata applicazione
dell’art. 610 cod. proc. pen. il quale prevede che il Presidente della sezione cui
i ricorsi siano stati assegnati ne disponga la riunione ove ricorrano le
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giudizio sulla base dei dati presenti in atti e non pretermettendo alcuno di

condizioni di cui all’art. 17 del codice di rito e tale è, evidentemente, il caso in
cui più ricorsi siano stati proposti nei confronti della medesima sentenza.
La circostanza che, tuttavia, ciò possa non essere avvenuto, e che
conseguentemente i motivi di impugnazione presentati col secondo ricorso,
proposto non personalmente dalla parte ma dal difensore di questa, siano
stati valutati nell’ambito di un separato giudizio o siano, persino, rimasti
tuttora impregiudicati, non legittima certamente l’esperimento del ricorso
straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., atteso che il

della Corte di cassazione n. 38418 del 2013, ha compiutamente corrisposto a
tutti i motivi di impugnazione che erano stati devoluti personalmente dal
Capelli allo scrutinio della Corte di cassazione, non presentando, pertanto,
omissioni motivazionali di sorta.
Sarà compito dell’odierno ricorrente sollecitare le necessarie verifiche
presso la cancelleria di questa Corte volte ad accertare il destino
eventualmente ricevuto dal ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
Imperia presentato, nel suo interesse, dal proprio difensore.
Alla dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso segue, visto
l’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000.00 in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015
Il Consigliere stensore

Il residente

provvedimento oggetto della impugnazione straordinaria, cioè la sentenza

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