Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36528 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36528 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERNA LIBERATO nato il 13/07/1992 a EBOLI
avverso la sentenza del 16/03/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 07/12/2017
Ritenuto che il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 16 marzo
2017, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Perna Liberato la
pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendolo
riconosciuto colpevole dei reati di cui in epigrafe, unificati sotto il vincolo della
continuazione e riqualificati come costituenti ipotesi di lieve entità;
che, avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione
l’imputato, deducendo la omessa motivazione o comunque la violazione di
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente si è, infatti, limitato a lamentare che il giudice non
avrebbe fornito alcuna motivazione circa la sussistenza di elementi atti a
dimostrare la sussistenza della sua responsabilità quanto al fatto addebitato;
che deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte,
secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111
Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non
essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del
giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti,
lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa
dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione;
che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui
la motivazione della sentenza circa gli elementi a carico dell’imputato non è
stata oggetto di alcuna puntuale censura nei termini sopra indicati, ma solo di
generiche doglianze;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
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Consiglier, estelisP POS
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legge in ordine alla valutazione degli elementi di responsabilità a suo carico.