Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36526 del 30/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36526 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

TRIGONA Gaspare Gaetano, nato a Licata (Ct) il 14 aprile 1984;

avverso la ordinanza n. 1270/14 del Tribunale di Catania del 19 settembre 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario FRATICELLI
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 30/01/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto da Trigona Gaspare
Gaetano avverso la ordinanza con la quale la locale Corte di appello aveva, a
sua volta, respinto la richiesta di modifica della misura cautelare della
custodia in carcere applicata al Trigona con la più blanda misura degli arresti
domiciliari.
Il Tribunale, in particolare, ha osservato che il Trigona era stato
condannato, in quanto ritenuto a capo di un’associazione volta al traffico di

associati; tale elemento, derivante dalla particolare caratura criminale del
Trigona, giustificava, ad avviso del Tribunale, anche il diverso trattamento
cautelare a lui riservato. Aggiungeva il Tribunale che l’unica misura adeguata
appariva essere quella custodiate, attesa la personalità dell’imputato tale da
non consentire che ci si potesse affidare a misure cautelari meno afflittive.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza il Trigona,
deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in
cui il Tribunale non aveva considerato il lungo lasso di tempo intercorso fra la
commissione dei fatti e l’adozione della misura.
Aggiungeva il ricorrente che nel caso di specie non erano evidenziabili i
fattori che avrebbero potuto giustificare la custodia in carcere – non
sussistendo né la possibilità di reiterazione della condotta da parte del
prevenuto ove lo stesso fosse stato posto agli arresti domiciliari, né il pericolo
dell’inquinamento probatorio, essendosi già svolto, nelle forme del rito
abbreviato, il giudizio di primo grado, né, infine, essendo riscontrabile il
pericolo di fuga – non potendo, in definitiva, potersi desumere l’esistenza di
dette esigenze cautelari solamente dalla gravità dei reati commessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Trigona è inammissibile.
Al fine di meglio comprendere le ragioni della presente decisione deve
preliminarmente rilevarsi che il provvedimento impugnato dall’odierno
ricorrente, cioè la ordinanza del Tribunale di Catania del 19 settembre 2014, è
stata emessa dal Tribunale etneo in qualità di giudice di appello della
precedente ordinanza con la quale la Corte di appello della medesima sede
giudiziaria aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare
attualmente in corso di esecuzione a carico del Trígona.
Deve, infatti, a tale proposito, ricordarsi che la cognizione del giudice
dell’appello cautelare è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e
a quelli ad essi strettamente connessi (ex multis: Corte di cassazione, Sezione
11 penale, 30 aprile 2014, n. 18057).

stupefacenti, ad una pena sensibilmente più gravosa di quella inflitta agli altri

(

Ciò comporta di necessità che l’ambito argomentativo entro il quale deve
sperimentarsi lo sforzo motivazionale del giudice del gravame cautelare è
limitato ai sol temi dedotti in sede di impugnazione.
Non è, pertanto, suscettibile di impugnazione per difetto di motivazione la
ordinanza emessa in tale sede, laddove la stessa non abbia esaminato profili
non dedotti in sede di formulazione dei motivi di appello.
Applicando i principi ora esposti al caso in esame osserva la Corte che,
secondo quanto emerge incontestatamente dallo stesso tenore del

provvedimento della Corte territoriale catanese deducendo la insufficiente e
contraddittoria motivazione dello stesso in ordine alla idoneità degli elementi
sopravvenuti alla applicazione nei suoi confronti della misura cautelare a
legittimare la attenuazione della misura medesima.
Viceversa le doglianze ora esposte dal ricorrente concernono il preteso
vizio di omessa o illogica motivazione in relazione alla originaria assenza delle
esigenze cautelari tali da giustificare la adozione della misura a carico del
Trigona.
La evidente diversità delle ragioni della impugnazione in sede di gravame
ed in sede di legittimità determina, con le derivanti conseguenze in tema di
regolamento delle spese del giudizio e di sanzione pecuniaria, determinata
equitativannente nella misura di euro 1000,00, in favore della Cassa delle
ammende, la inammissibilità del presente ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue altresì la trasmissione in copia
del presente provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario ove il
Trigona é ristretto per i provvedimenti di cui al comma 1-bis dell’art. 94 disp.
att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmesso ai sensi
dell’art. 93, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. al competente direttore
dell’Istituto penitenziario.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015
Il Consigliere eptensore

Il Presidente

provvedimento impugnato il Trigona aveva formulato il suo appello avverso il

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