Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36526 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36526 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENBAGDAD AHMED EL KADI nato il 18/10/1975

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 3 marzo 2017, la Corte di appello di Venezia
ha riformato la precedente sentenza del Gup del Tribunale dì Padova del 28
settembre 2016 con la quale, per quanto ora interessa, era stata dichiarata la
penale responsabilità di Benbagdad Ahmed El Kadi in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe, e questo era stato, pertanto, condannato,
unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la
recidiva e concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione

continuazione con i delitti, considerati meno gravi, giudicati con sentenza del
Tribunale di Padova del 16 dicembre 2014;
che la Corte territoriale, con la sua predetta sentenza, ha ritenuto la
qualificazione dei fatti ascritti al prevenuto entro l’ambito del comma 5 del
dPR n. 309 del 1990, ed ha, pertanto, riformato la sentenza impugnata
quanto al trattamento sanzionatorio, riducendolo ad anni 2 di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendo il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del
trattamento sanzionatorio, essendo stato questo determinato, in aumento alla
sanzione prevista da altra sentenza i cui reati sono stati ritenuti in
continuazione con quelli di cui alla sentenza ora in discussione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo posto a suo
sostegno e manifestamente infondato;
che deve preliminarmente osservarsi che la entità dell’aumento disposto dalla
Corte di Venezia ai sensi dell’art. 81, cpv.,, cod. pen., quale aumento in
considerazione della sentenza del Tribunale di Padova del 16 dicembre 2014,
ritenuti più gravi i delitti accertati nel presente giudizio, è stato pari a mesi 2
di reclusione ed euro 500 di multa, mentre l’aumento per la continuazione
interna, legata alla pluralità di condotte contestate nel presente giudizio è
stato pari a mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa;
che, pertanto, è errata la indicazione contenuta nel ricorso, laddove si censura
un aumento si pena pari a mesi 10 di reclusione;
che, in ogni caso, la giurisprudenza prevalente dì questa Corte è nel senso che
in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste
obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite,
essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della
pena-base (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 settembre 2017, n.

ed euro 16.000,00 di multa, oltre alle pene accessorie, considerata la

44931; idem Sezione IV penale, 11 maggio 2017, n. 23074; idem Sezione II
penale, 30 novembre 2016, n. 50987);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
I Consigliere estensore

il Presidente

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

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