Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36525 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36525 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KASDAOUI NOUREDDINE nato il 30/01/1966

avverso la sentenza del 14/03/2013é della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 14 marzo 2017, la Corte di appello di Venezia
ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Padova del 19
settembre 2016 con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di
Kasdaoui Noureddine in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e questo
era stato, pertanto, condannato alla pena di euro 8 mesi di reclusione ed
3.000,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Kasdaoui il

era destinato al solo uso personale.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione, formulato dal ricorrente è manifestamente
inammissibile;
che, infatti, lo stesso, ampiamente riproduttivo del motivi di gravame, attiene
alla contestazione della motivazione con la quale i giudici del merito hanno
ritenuto che lo stupefacente nel possesso del prevenuto fosse destinato allo
spaccio;
che, non essendo tali considerazioni fondate su valutazioni manifestamente
illogiche, esse non sono suscettibili di formare oggetto di impugnazione in
questa sede di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2

DE

fatto che lo stupefacente nella cui detenzione il ricorrente era stato sorpreso

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