Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36524 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36524 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SIMONELLA FILIPPO nato il 06/01/1945 a GENZANO DI ROMA

avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 23 marzo 2016, la Corte di appello di Roma
ha solo parzialmente confermato la precedente sentenza del Tribunale di
Velletri del 16 gennaio 2013 con la quale era stata dichiarata la penale
responsabilità di Simonella Filippo in relazione alla imputazione di cui in
epigrafe, e questo era stato, pertanto, condannato, unificati i reati contestati
sotto il vincolo della coOntinuazione, alla pena di anni 2 di reclusione oltre alle
pene accessorie;

ha riscontrato l’avvenuta prescrizione dell’omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2005 e 2006 ed ha, pertanto,
rideterminato la pena inflitta nella misura di anni 1 e mesi due di reclusione,
salvo il resto;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputato
deducendone tre motivi di impugnazione;
che il primo riguarda la ritenuta nullità del decreto di citazione a giudizio in
quanto nel capo di imputazione non sarebbe indicato l’ammontare della
imposta evasa;
che il secondo ha ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato contestato, non essendo stato accertato
l’ammontare delle imposte delle quali è stato omesso il versamento;
che il terzo motivo attiene alla illegittimità della sentenza impugnata non
avendo la Corte, nell’irrogare la sanzione a carico dell’imputato tenuto conto
dei criteri normativi predisposti a tal fine.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione è destituito di fondamento in fatto
essendo indicato, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel capo
di imputazione l’ammontare delle imposte non versate;
che anche il secondo motivo è smentito dal contenuto della motivazione della
sentenza impugnata, laddove si chiarisce che l’accertamento delle omissioni
tributarie non è stato operato attraverso un metodo induttivo ma a seguito di
materiali accertamenti;
che, infine, anche la motivazione sulla congruità della pena, contenuta entri
limiti di sicura ragionevolezza, è più che adeguata;

che, nel riformare la sentenza del giudice di primo grado la Corte territoriale

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

il presidente

3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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