Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36523 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36523 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUPPARI MARIA GRAZIA N. IL 12/11/1953
JOLIBERT DANIELA N. IL 29/01/1979
avverso la sentenza n. 718/2005 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 20/06/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Cuppari Maria Grazia e Jolibert Daniela ricorrono per cassazione contro
la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di
condanna del giudice di primo grado per il reati ex artt.110-337 cp., e
ne denunciano la nullità per violazione di legge e per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione
I ricorsi sono inammissibili, in quanto, oltre che generici, siccome
ripetitivi delle censure formulate in sede di gravame, già esaminate e
respinte dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretendono di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova e la
determinazione della pena operati dal giudice di merito in coerenza con
l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera immune
da profili di manifesta illogicità della motivazione, attraverso un
improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna delle ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore
della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616
cpp, di C 1.000,00.
P.
M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 20/6/2013
e
1.000,00 in favore
della prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza.