Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36523 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36523 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO GRAZIELLA nato il 19/11/1971 a MESSINA

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che, con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte di appello di
Messina ha confermato la precedente sentenza del Tribunale di Messina del 16
giugno 2014 con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di
Romeo Graziella in relazione alla imputazione di cui in epigrafe, e questa era
stato, pertanto, condannata, concesse le attenuanti generiche ed unificati i
reati sotto uil vincolo della continuazione, alla pena di giorni 20 di arresto ed
euro 7.500,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l’imputata
deducendo la illegittimità della sentenza impugnata in quanto la imputata
avrebbe provveduto all’abbattimento delle opere abusive ed alla
comunicazione di inizio lavori per quelle invece regolarmente eseguite, cosa di
cui la Corte di appello non ha assolutamente tenuto conto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione è privo di pregio;
che, infatti, la ricorrente allega un fatto del tutto irrilevante rispetto alla
commissione del reato, quale è la successiva demolizione delle opere abusive,
allegando una sanatoria non consentita proprio in relazione alla pregressa
pacifica abusività delle opere realizzate;
che, pertanto, correttamente la Corte di Messina non ha tenuto in nessun
conto tali elementi, essendo gli stessi del tutto irrilevanti;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicemb

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