Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36522 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36522 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURCIO ALESSANDRO N. IL 13/03/1972
avverso la sentenza n. 260/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 20/06/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Curcio Alessandro ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, che per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e lamenta
violazione di legge, difetto di motivazione in riferimento alla

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione sia
pure in parte allo spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, valorizzando la diversa qualità della droga
detenuta e del numero delle dosi ricavabili, correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e

1.000,00 in favore della

valutazione della prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza.

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