Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36522 del 07/01/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 36522 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
TINTI AMOS N. IL 21/07/1944
avverso la sentenza n. 32129/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 15/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
102-gentite le conclusioni del PG Dott.5i) Cv-S2L5 Q.
cb–Q-St eit‘sz”.3,

Uditi difensor Avv.;

LI—Nuz—k
sb-k-Co_Q>,

Data Udienza: 07/01/2015

o

Vista la segnalazione del Presidente del collegio per la correzione del dispositivo della sentenza n.
37731/2014 raccolta generale, udienza del 15 gennaio 2014, emessa nei confronti di Tinti Amos;
rilevato che nel dispositivo della suddetta sentenza è stato disposto il rinvio al Tribunale di Avellino
mentre nel ruolo di udienza è stato disposto il rinvio al Tribunale di Ancona;

senso che laddove è scritto “e rinvia al Tribunale di Avellino” deve leggersi “e rinvia al Tribunale di
Ancona”.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza 37731/2014 raccolta generale, udienza del 15
n,& 3a12-31,e5
gennaio 2014,yernessa nei confronti di Tinti Amos nel senso che laddove è scritto “e rinvia al
Tribunale di Avellino” deve leggersi “e rinvia al Tribunale di Ancona”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti del caso.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

occorre procedere alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della suddetta sentenza nel

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