Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36522 del 02/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36522 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLANI VINCENZO N. IL 20/05/1961
avverso la sentenza n. 640/2009 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 02/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SOLANI Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 348 cod. pen., e
denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione censurando
che la Corte territoriale:
1. abbia corretto la pena inflitta di mesi uno e giorni dieci di “arresto” in quella di

materiale;
2. abbia affermato la di lui colpevolezza, attribuendogli la gestione dello studio
dentistico in assenza di prove inequivoche;
3. abbia applicato la sospensione condizionale della pena anziché l’indulto.

§2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perché, essendo il

reato previsto dall’art. 348 cod.pen. punito con la pena della reclusione, l’errore commesso dal giudice di primo grado nel qualificare la specie di pena inflitta non può che
essere qualificato come errore materiale e, quindi, emendabile ai sensi dell’art. 130
cod . proc. pen .
Il secondo motivo è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre
una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché, nel caso di condanna,
la concessione della sospensione condizionale della pena costituisce trattamento più
favorevole dell’applicazione dell’indulto, dato che la sospensione della pena, in difetto
di recidivanza, conduce all’estinzione del reato, mentre l’indulto estingue solamente la
pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle am-

mende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.

mesi uno e giorni dieci di “reclusione”, avendo ravvisato un’ipotesi di erroe

Così deciso il 2 luglio 2014.

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