Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36520 del 07/01/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36520 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURINO ANTONIO N. IL 31/07/1967
avverso l’ordinanza n. 765/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
07/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
102/sentite le conclusioni del PG Dott. 5-12-3-jki,-

Udit i difensor Avv.;

c-0

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2014 il GIP presso il Tribunale di Bari applicava ad
Antonio Turino la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di dichiarazione
fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti di cui agli ara. 81 c.p. e 2 D.lgs.
74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante delle società All Service Credit srl, della All

criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inseriva nella
dichiarazione dei redditi annuali elementi passivi fittizi (dal 2007 al 2011).
Presentata istanza di revoca della misura dal difensore dell’indagato, il GIP la respingeva con
provvedimento del 12 maggio 2014.
A seguito di ulteriore istanza di revoca il GIP disponeva, con ordinanza del 16 maggio 2014, la
sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto temporaneo di esercitare
attività d’impresa per mesi due.
Avverso tale ordinanza proponeva appello ex art. 310 c.p.p. il PM lamentando la lesione del cd.
giudicato cautelare formatesi per l’assenza di elementi di novità idonei a giustificare la sostituzione
della misura applicata con l’ordinanza originaria; assenza confermata dallo stesso GIP con
provvedimento di diniego della revoca emesso soltanto quattro giorni prima di quello impugnato.
Il PM contestava, inoltre, l’affievolimento delle esigenze cautelari ed in particolare del rischio di
recidiva; profilo posto dal GIP a fondamento del provvedimento di sostituzione impugnato.
Il Tribunale del riesame accoglieva l’appello evidenziando come nessuno degli elementi addotti
dalla difesa presentasse il carattere della novità idoneo a giustificare la sostituzione della misura
cautelare originariamente applicata.
In particolare, lo stato di incensuratezza e l’assenza di precedenti penali non possono essere
considerati elementi nuovi in quanto già presenti al momento dell’adozione del primo
provvedimento cautelare e, quindi, già valutati e ritenuti non rilevanti dal GIP al momento
dell’applicazione della misura.
Quanto all’altro elemento addotto dalla difesa della nomina di un nuovo amministratore delegato
per le società prima amministrate dal Turino, il Tribunale del Riesame osservava che, con il
provvedimento del 12 maggio 2014 di rigetto della prima istanza di revoca, il GIP aveva ritenuto
ininfluente la riorganizzazione della compagine societaria in quanto il nuovo CDA risultava
composto da due dei tre precedenti consiglieri, l’avv. Greco ed il Lassandro, e la giovane età di
quest’ultimo lasciava presagire che lo stesso non sarebbe in concreto riuscito ad accentrare su di sé
tutti i poteri.
1

Service Finance Spa e della Sirc Italia srl, con più azioni esecutive del medesimo disegno

Dunque, secondo il Tribunale del Riesame, le successive dimissioni dei suddetti consiglieri e la
contestuale nomina del dott. Annibaldis come amministratore delegato della All Service e della
SIRC non potevano certo rappresentare una sopravvenienza rilevante atteso che tale operazione era
in tutto analoga a quella già ritenuta inidonea a giustificare la revoca dal GIP in data 12 maggio
2014. Peraltro la nomina dell’Annibaldis come amministratore delegato in sostituzione
dell’indagato non garantiva l’autonomia del CDA in quanto il Turino era rimasto titolare esclusivo

In particolare, la perdurante influenza dell’indagato era emersa in occasione della estromissione
della Greco e del Lassandro: depositato il primo provvedimento di rigetto della istanza di revoca, in
data 12 maggio 2014, venivano convocate e si riunivano le assemblee di entrambe le società, si
dava atto delle immediate ed irrevocabili dimissioni di entrambi i su menzionati soggetti per non
meglio precisati motivi personali e, su proposta dello stesso Turino, il dott. Atunbaldis veniva
nominato amministratore delle due società.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale del Riesame riteneva dimostrata la persistente
influenza dell’indagato sulle scelte societarie. Il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa,
quindi, sarebbe stato solo un rimedio formale non idoneo a garantire l’effettiva e totale esclusione
dell’indagato dalla vita della società. Di conseguenza, il Tribunale accoglieva il ricorso del PM
ripristinando l’originaria misura degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per Cassazione per i
seguenti motivi:
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli arti. 310, 299 co. 3 e
546 lett. e) c.p.p.
In particolare, ad avviso della difesa, applicando correttamente l’art. 299 co. 3 il termine di
paragone per valutare la sussistenza del requisito della novità può essere solo l’ordinanza che
applica la misura e non certo il provvedimento interlocutorio adottato medio tempore.
Risulta irrilevante, quindi, che con il provvedimento di rigetto del 12 maggio 2014 il GIP abbia
ritenuto insufficienti le modifiche all’asset societario. Ciò non solo per l’autonomia del sub
procedimento cautelare innestato dalla nuova istanza di revoca ma anche perché quando, con il
successivo provvedimento del 16 maggio 2014, il GIP accoglieva parzialmente la nuova istanza non
si era ancora formato il giudicato cautelare sul provvedimento del 12 maggio 2014.
In altri termini, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame abbia errato nel negare il carattere
della novità alla nomina dell’Armibaldis; errore dovuto al fatto che ha preso come termine di
paragone non l’ordinanza originaria ma il provvedimento del 12 maggio 2014, peraltro ancora
impugnabile.
2

del capitale societario.

2) Violazione di legge in relazione agli artt. 310, 299 co. 3, 597, 546 lett. e c.p.p.
Premesso che la cognizione del giudice dell’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il
riesame, trattandosi mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai soli punti cui si riferiscono i motivi
di gravame ed a quelli ad essi strettamente connessi, la difesa lamenta una lesione del principio del
“tantum devolutum quantum appellatum”. A detta del ricorrente, infatti, il Tribunale si è spinto al
di là di quanto lamentato dal PM facendo riferimento ad argomentazioni non richiamate

quote societarie da parte dell’indagato.
3) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, 299 co. 3, 290, 546 lett. e) e
290 c.p.p.
La difesa si duole del fatto che a sostegno della inidoneità della misura prevista dall’art. 290 c.p.p.
adottata dal GIP in sostituzione degli arresti domiciliari il Tribunale abbia richiamato la persistente
influenza dell’indagato affermando, così, il principio in base al quale la titolarità di una importante
partecipazione societaria, pur in assenza di uffici direttivi, non esclude né attenua il pericolo di
recidivazione.
Orbene, sostiene la difesa, tale principio non è condivisibile in quanto esclude l’operatività della
misura di cui all’art. 290 c.p.p. Anche una dismissione delle quote stesse, infatti, potrebbe essere
interpretata come una interposizione personale fittizia. Il Tribunale, inoltre, ha ridotto la
dismissione delle cariche societarie ad una questione solo formale trascurando che le cariche
direttive comportano ex se l’assunzione delle responsabilità penali connesse.
Infine, con memoria difensiva presentata all’udienza del 7 gennaio 2015, il difensore dell’indagato
ha sottoposto a questa Corte due circostanze ritenute “indubbiamente una res nova capace di
incidere in via definitiva e decisiva sulle esigenze cautelari in capo al Turino”: lo scioglimento
anticipato della All Service Srl e la sua messa in liquidazione nonché la cessione da parte del Turino
al sig. Medaja Giuseppe l’intera partecipazione sociale della Sirc srl.

nell’impugnazione quali la tempistica della sostituzione dell’amministratore e la disponibilità delle

Ritenuto in diritto

Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile per la ragioni di seguito indicate. Come è noto, il
c.d. giudicato cautelare indica la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale
del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle
deducibili e non dedotte.
In particolare, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori
interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento. Dunque la stessa può
3

lef-b

essere superata solo ove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente
definito (ex plurif Cass. Sez. V n. 1241/2014). In conclusione, in materia cautelare, solo la
sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere
possibile la revoca o la modifica della misura cautelare applicata (Cass. Sez. I, n. 15906/2007).
Orbene, come correttamente affermato dal Tribunale del Riesame, tale situazione non si è verificata
nel caso di specie in quanto la sostituzione dell’amministratore delegato non ha, in concreto,

domiciliari. Anche a seguito di tale modifica, infatti, il Turino ha mantenuto l’intero patrimonio
sociale ed un’influenza determinante sulle scelte societarie tale da rendere ancora configurabile il
pericolo di recidiva.
Né si può sostenere, come vorrebbe la difesa, che la decisione del Tribunale del Riesame di negare
il carattere della novità alla nomina dell’Armibaldis sia frutto di un errore consistito nel prendere
come termine di paragone non l’ordinanza originaria ma il provvedimento del 12 maggio 2014.
Come emerge dal provvedimento in questa sede censurato, infatti, suddetta nomina non ha
determinato una effettiva variazione rispetto al quadro indiziario posto a fondamento dell’originaria
misura degli arresti domiciliari ed il fatto che con il provvedimento di rigetto del 12 maggio 2014 il
GIP abbia ritenuto insufficienti le modifiche della compagine societaria è solo un argomento
richiamato dal Tribunale del riesame a conferma della propria conclusione.
Al pari inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso mediante il quale si lamenta la
violazione del principio del “tantum devolutum quantum appellatum”.

Certamente in sede di

appello la cognizione del giudice del riesame è limitata ai punti ed ai motivi oggetto di
impugnazione ed ai profili ad essi strettamente connessi ma, nel caso di specie, non si può dire che
il Tribunale si sia spinto al di là di tali limiti. A ben vedere, infatti, il giudice del riesame facendo
riferimento ad argomentazioni quali la tempistica della sostituzione dell’amministratore e la
disponibilità delle quote societarie da parte dell’indagato si è pronunciata su profili che, seppur non
espressamente richiamati nell’impugnazione, devono ritenersi strettamente collegati ai punti oggetto
di appello. Dunque il Tribunale del riesame si è mantenuto entro l’ambito della propria cognizione.
Infine risulta manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in quanto, come emerge
chiaramente dall’apparato motivo dell’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame non ha
affermato alcun principio di carattere generale in merito alla operatività dell’art. 299 co. 3 ma ha
soltanto ritenuto che, nel caso di specie, la sostituzione dell’amministratore non poteva considerarsi
determinante in quanto l’indagato, pur avendo dismesso formalmente gli uffici direttivi, conservava
comunque una posizione di controllo e determinazione delle scelte societarie tale da non eliminare
il pericolo di recidiva. Ciò sulla base di una serie di circostanze dettagliatamente indicate nel
4

modificato le esigenze cautelari poste a fondamento dell’originaria misura cautelare degli arresti

provvedimento impugnato a cominciare dalle modalità di sostituzione dei soci del CDA sopra
menzionate.
Infine non possono essere valutate in questa sede le circostanze sopravvenute rispetto all’ordinanza
impugnata indicate nella memoria difensiva sopra richiamata in quanto l’ambito conoscitivo del
giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione della misura cautelare è circoscritto alla
valutazione delle acquisizioni coeve all’emissione dell’ordinanza coercitiva ed alla pronuncia.

collegio non assumono alcun rilievo nell’ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo
essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente

(ex pluris Cass. Sez. II, n. 8460/2013).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

Eventuali acquisizioni successive rispetto al momento della chiusura della discussione dinanzi al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA