Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36520 del 02/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36520 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLANCO VINCENZO N. IL 19/07/1979
avverso la sentenza n. 1431/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 02/07/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

BLANCO Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 336, 337, 610,
612, 614 e 635 cod. pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che non si sarebbero realizzati gli estremi soggettivi

determinazione dei pubblici ufficiali operanti.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Va inoltre ribadito che la configurazione dei reati ‘previsti dagli artt. 336 e
337 cod.pen. non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente, a seconda dei reati, che si usi violenza o minaccia al
fine di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o
ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, oppure al fine di opporsi al compimento
dell’atto di ufficio o di servizio, e ciò indipendentemente dall’esito positivo o negativo
di tale azione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 luglio 2014.

e oggettivi dei reati contestati e che comunque le minacce non avevano inciso sulla

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