Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3652 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3652 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da NICOLOSI Stefano
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma Sezione riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale del 30 luglio 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Paolo CANEVELLI il quale ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso;
sentito l’avv. Giovanni NUNNARI per il ricorrente
RITENUTO IN FATTO

A seguito di ricorso proposto da Nicolosi Stefano avverso il provvedimento del
Gip del Tribunale di Roma del 10 luglio 2013 con il quale era stata disposta nei suoi
confronti, unitamente a diverse altre persone, la misura cautelare della custodia in
carcere, la sezione per il riesame delle misure cautelari del Tribunale di Roma, con
ordinanza del 30 luglio 2013, depositata il 2 agosto 2013, confermava il
provvedimento custodiale osservando, in sintesi che:
il Nicolosi era indagato nell’ambito di una complessa indagine avente ad
oggetto un vasto traffico di stupefacenti riconducibili a più gruppi criminali spesso in
collegamento fra loro;
nei confronti del ricorrente, unitamente ad altre persone, era stato contestato il
reato di cui all’art. 74 del dPR n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 146 del 2006, per essersi associato con costoro al fine di commettere più
reati fra quelli previsti dall’art. 73 del medesimo dPR ed in particolare al fine di
reperire ed acquistare all’estero, trasportare ed importare dall’estero, detenere e
vendere nel territorio nazionale ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo
cocaina; e, unitamente ad altro soggetto, il reato di cui agli artt. 110 e 56 cod. pen.
e 73, comma 1, e 80, comma 2, del dPR n. 309 del 1990, perché, in concorso con
costui, deteneva, per la successiva cessione a terzi circa 20 Kg di cocaina,
ricevendo per la vendita di essa un compenso di 3.000,00 euro per ogni Kg ceduto.
Il tutto con l’aggravante della recidiva reiterata specifica.
A fronte delle censure mosse dalla difesa del Nicolosi avverso il provvedimento
restrittivo della libertà personale e consistenti:
nella omessa motivazione da parte del Gip in ordine, in particolare, alla
presenza di gravi indizi di colpevolezza relativi alla commissione del reato
associativo, non essendo attribuite al ricorrente le condotte tipiche di questo, non
risultando chiamate di correo a carico del Nicolosi né sussistendo elementi per

Data Udienza: 10/12/2013

ricondurre al Nicolosi una delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione né,
infine, risultando di chiaro tenore indiziante in danno del Nicolosi le conversazioni
captate fra altro coindagato ed i propri familiari;
nonché nella mancata considerazione, quanto alle esigenze cautelari, della
assenza di pericolo di fuga, trattandosi di persona coniugata e con due figli a carico,
dedito ad stabile attività lavorativa, e della assenza di pericolo di reiterazione della
condotta, desumibile sia dal rilevante lasso di tempo intercorso fra l’epoca dei fatti
contestati ed il tempo presente, periodo nel quale non risulta essere intercorsa
alcuna relazione fra il Nicolosi e la presunta associazione criminosa, sia dalla
patologia diabetica dalla quale il ricorrente è affetto;
il Tribunale del riesame ha osservato, in linea generale, che il provvedimento
impugnato è fondato sugli atti di indagine svolti dalla Polizia giudiziaria, ed avallati,
in sede di richiesta cautelare dal pubblico ministero, atti, tuttavia, soggetti al vaglio
critico del Gip, come emergente anche dal dato che non tutte le richieste formulate
sono state accolte ma solo quelle per le quali era condiviso sia il quadro indiziario
che la sussistenza delle esigenze cautelari.
In particolare quanto alla posizione del Nicolosi il Tribunale del riesame rileva
che in diverse occasioni ad appuntamenti presi fra soggetti coinvolti dalle indagini e
l’utilizzatore della utenza telefonica oggetto di intercettazione, si è poi recato, come
accertato attraverso attività di pedinamento, il Nicolosi, dato questo indiziante in
merito alla circostanza che egli fosse l’utilizzatore della utenza telefonica in
questione, mentre numerosi sono i dati attraverso i quali sarebbe possibile
individuare nel Nicolosi lo Stefano del quale parla con alcuni suoi congiunti, peraltro
anch’essi implicati nelle indagini, uno dei soggetti più gravemente coinvolto da
quelle, alludendo a somme di danaro sia da ricevere che da corrispondere o già
corrisposte al Nicolosi, la cui causale sarebbe da attribuirsi ai proventi derivanti dal
traffico di stupefacenti.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame ha rilevato che il Nicolosi
è gravato da due precedenti specifici e da altri generici e risulta stabilmente
inserito in un contesto associativo internazionale di straordinaria pericolosità, tale
che solo la misura costodiale in carcere sarebbe idonea sia ad impedire la
reiterazione della condotta che a scongiurare il pericolo di fuga.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il Nicolosi in relazione all’art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), deducendo diversi
profili di illegittimità.
Riguardo ad un primo di essi il ricorrente lamenta la illogicità e
contraddittorietà della ordinanza, basata solo su frasi di stile.
In particolare il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato sia sulla
sussistenza del pericolo di fuga sia sulla sussistenza del pericolo di reiterazione
della condotta, trascurando le seguenti circostanze: il Nicolosi dall’ottobre del 2011
non avrebbe avuto alcun rapporto con gli altri membri della associazione e dallo
stesso periodo non risultano contestate al medesimo altre condotte delittuose; egli,
peraltro, svolge, come documentato, una stabile attività lavorativa.
Sotto diverso profilo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe
adeguatamente motivato la scelta della misura cautelare applicata, disattendendo il
principio che impone al giudice di applicare la meno afflittiva fra le misure
astrattamente idonee allo scopo, limitandosi ad affermare che, per la spiccata e
specifica pericolosità del Nicolosi, solo la misura custodiale era idonea a prevenire il
pericolo di fuga e di reiterazione della condotta.
In particolare, anche in questo caso, nel provvedimento impugnato non ci si è
dato carico del fatto che:

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, va rilevato che il difensore di fiducia del
ricorrente ha presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso, evidenziando le ragioni
della sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione dello stesso.
Deve osservarsi che la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per
cassazione della carenza di intersse alla sua coltivazione, determinata da ragioni
non ascrivibili al ricorrente, lo esonera dall’obbligo del pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 cod. proc. pen. quale
conseguenza della sua inammissibilità. (ex permultis: Corte di cassazione, Sezione
III penale, 13 novembre 2013, n. 45608).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013
Il Consigliere e tensore
Il Presidente

l’art. 275, n. 4, cod. proc. pen. vieta l’applicazione della custodia cautelare in
carcere ove l’indagato, come è il caso del Nicolosi, sia padre di figli aventi meno di
tre anni di età e la madre, se vivente, sia impossibilitata ad assisterli; il Nicolosi è
affetto di una grave forma di retinopatia diabetica per cui necessita del
proseguimento delle terapie in atto; che la moglie dell’indagato si era resa
disponibile ad accoglierlo.
Tutte queste ragioni non sono state prese in considerazione al fine di
individuare in una diversa, meno afflittiva, misura cautelare quella idonea a
soddisfare le esigenze rappresentate dal Tribunale del riesame la cui ordinanza è,
pertanto viziata ai sensi dell’art. 292, lettera c), cod. proc. pen. è va, di
conseguenza, annullata.
Con atto depositato presso la Cancelleria di questa Sezione della Corte di
cassazione in data 10 dicembre 2013, il difensore di fiducia dell’indagato, rilevato
che il ricorso era volto alla modifica, in senso più favorevole, della misura cautelare
applicata e che, in data 9 dicembre 2013, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto
la modificazione della misura cautelare imposta al Nicolosi da quella della custodia
in carcere a quella degli arresti domiciliari, ha dichiarato, nella predetta qualità, di
rinunziare al ricorso essendone venuto meno l’interesse.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA