Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36519 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36519 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEJRI KARIM N. IL 01/06/1978
avverso la sentenza n. 1655/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 20/06/2013

R.G. 50919/ 2012

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Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha riconosciuto il
cittadino tunisino Mejri Karim colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli
arresti domiciliari (rientrato nella sua abitazione con circa un’ora di ritardo rispetto al
tempo in cui era autorizzato ad assentarsene), condannandolo -esclusa l’incidenza
sanzionatoria della recidiva- alla pena di otto mesi di reclusione.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando difetto di motivazione, testualmente adducendo: “la sentenza
impugnata non reca traccia di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non
punibilità ex art. 129 c.p.p.”.
L’indicata doglianza è totalmente generica e distonica rispetto alla adeguata
motivazione con cui la Corte di Appello lagunare, adita da gravame generico, ha
confermato la decisione affermativa della penale responsabilità del prevenuto.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 giugno 2013

Motivi della decisione

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