Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36519 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36519 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERCOLANI SANDRO N. IL 10/12/1961
avverso l’ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
10e/sentite le conclusioni del PG

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Con ordinanza emessa in data 10 febbraio 2014 il Tribunale di Frosinone, quale giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 14 gennaio 2012, emesso dal GIP
presso il medesimo Tribunale in relazione al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256 co. 1 lett. b) d.lgs
152/2006 ed avente ad oggetto il sito industriale utilizzato dalla ditta IPL Sri e due automezzi di

Avverso tale ordinanza Ercolani Sandro, quale legale rappresentante della ILSAP Sri, ha proposto
ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto esistente
anche nei confronti della società ILSAP una richiesta del PM di convalida del sequestro operato
dalla polizia giudiziaria e di contestuale emissione di sequestro preventivo. A detta della difesa,
infatti, la richiesta di sequestro preventivo del PM riguardava solo una parte dello stabilimento della
IPL e neppure menzionava gli automezzi di proprietà della ILSAP.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata individuazione
dell’automezzo che si sarebbe accinto a scaricare i materiali (scarti animali e rifiuti) senza
autorizzazione. Di conseguenza, sostiene il ricorrente, mancavano i presupposti del sequestro in
relazione ad entrambi gli automezzi.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio
dell’impugnata ordinanza e restituzione degli autocarri sequestrati all’avente diritto.
Difatti, come correttamente precisato dalla difesa già nell’istanza di riesame, sussiste una discrasia
tra l’oggetto del sequestro operato dalla PG e l’oggetto della richiesta di convalida e contestuale
emissione di sequestro preventivo avanzata dal PM. Come risulta dal verbale, infatti, il sequestro
operato dalla PG aveva ad oggetto sia lo stabilimento della IPL Sri sia gli autoveicoli della ILSAP
Srl. Viceversa l’istanza del PM riguarda il solo stabilimento produttivo denominato ILP Goup e sito

proprietà della ditta ILPSAP Sri.

in Patrice ad eccezione dei silos del parco serbatoi e degli uffici sede della attività amministrativa.
Premesso che le due richieste, quella volta ad ottenere la convalida e quella diretta ad ottenere
l’emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo, devono mantenersi distinte, appare
evidente che il sequestro preventivo degli autocarri di proprietà della ILSAP sia stato disposto in
assenza della necessaria richiesta di emissione di misura cautelare reale da parte del PM. Difatti la
richiesta di convalida non può ritenersi equivalente ad una, per così dire, implicita richiesta di
emissione di una misura cautelare reale.
Del resto, come più volte affermato da questa Corte, la richiesta del PM, benché espressamente
richiamata dal solo art. 321 co. 1 c.p.p., è presupposto necessario anche dell’ordinanza di sequestro

1,0/6

preventivo finalizzato alla confisca (ex pluris Cass. Sez. I n. 8995/2008). Dunque l’applicazione
della suddetta misura cautelare reale postula, quale indefettibile presupposto, una specifica
domanda del PM.
Come è noto, infatti, il procedimento di applicazione delle misure cautelari, sia personali sia reali,
richiede un atto propulsivo da parte del PM tramite il quale lo stesso chiede al giudice l’emissione
della misura in quanto titolare dell’azione penale. Ciò in ossequio al principio di separazione delle

terzietà che va esercitato entro i confini del devoluto (Cass. Sez. VI n. 9756/2014).
Tanto premesso deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
restituzione degli autocarri sequestrati all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la restituzione degli autoarticolati sequestrati
all’avente diritto.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

funzioni per cui il giudicante dev’essere privo di poteri autonomi incompatibili con il suo ruolo di

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