Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36518 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36518 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCHIANTI VINCENZO N. IL 01/10/1949
avverso l’ordinanza n. 359/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO•
lette/s lite le conclusioni del PGP6ft. t«Lk
– CS

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2010 la il Tribunale di Grosseto dichiarava Picchianti
Vincenzo responsabile dei reati di cui all’art. 44 lett. c) DPR n. 380/01 e 181 co. 1 bis lett. a)
D.Lgvo n. 42/2004 per aver realizzato una serie di opere abusive in località Argenteria di Monte
Argentario (GR). Ritenuta la continuazione tra i reati, condannava lo stesso a nove mesi di

dell’ordine di rimessione in pristino dei luoghi nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza.
Proposto appello, la Corte di Appello dichiarava il non doversi procedere in relazione alla
violazione di cui al capo A) perché estinta per prescrizione, revocava l’ordine di remissione in
pristino e confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Passata in giudicato la sentenza di appello, la Procura Generale presentava ricorso ex art. 666 c.p.p.
alla Corte di Appello al fine di ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena per il
mancato adempimento dell’ordine di demolizione. La Corte di Appello, con ordinanza del 16
dicembre 2013, accoglieva il ricorso.
Avverso tale ordinanza il Picchiani ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la sentenza
della Corte di Appello non era passata in giudicato e, quindi, l’istanza ex art. 666 c.p.p. della
Procura Generale volta alla revoca della sospensione condizionale non avrebbe dovuto essere
accolta. Difatti non essendo ancora passata in giudicato la sentenza di appello non si era verificata
la situazione a partire dalla quale dovevano decorrere i tre mesi per l’adempimento dell’ordine di
rimessa in pristino dei luoghi.
In particolare la difesa afferma che la sentenza di appello non era passata in giudicato per la
mancata notifica ex art. 548 dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato contumace, per la
mancata notifica dell’avviso dell’istanza di correzione dell’errore consistente nella mancata
indicazione nella sentenza dell’ordine di demolizione e della fissazione dell’udienza camerale
nonché dell’ordinanza di correzione.
Ancora la difesa evidenzia l’illegittimità del provvedimento di correzione a seguito della quale è
stato possibile richiedere la revoca della sospensione per mancato adempimento della rimessa in
pristino. Il ricorrente richiama in proposito i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
secondo i quali, in caso di omessa pronuncia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo con
la sentenza di condanna per i reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione
dell’errore materiale né all’incidente di esecuzione a norma dell’art. 676 c.p.p.; l’unico rimedio
esperibile in tale ipotesi è pertanto l’impugnazione del PM (Cass. Sez. III n. 4751/2007).

reclusione e disponeva la sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento

Dunque, stante l’illegittimità del provvedimento di correzione, secondo la difesa si deve ritenere
che l’imputato non fosse tenuto a darvi esecuzione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Difatti non essendo stata osservata la procedura
di cui all’art. 127 c.p.p. per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza di correzione è
illegittima. Proprio per tale ragione la stessa è stata annullata con rinvio perché la procedura di
correzione si svolga ai sensi degli artt. 127 e ss. c.p.p.

dell’errore materiale consistente nella mancata indicazione dell’ordine di demolizione nella
sentenza di appello.
Di conseguenza si deve ritenere che ad oggi la sospensione condizionale non sia più condizionata
alla rimessione in pristino dei luoghi e non sia possibile la revoca per il mancato adempimento di
detto ordine.
Tanto premesso l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

Dunque è venuto meno il presupposto del provvedimento impugnato ovvero la correzione

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