Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36514 del 24/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36514 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trainito Concetta, nata a Gela il 14/11/1956,

avverso la sentenza del 24/09/2013 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Adriano Andrenelli, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Concetta Trainito ricorre per l’annullamento della sentenza del
24/09/2013 della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la
condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflittale dal Tribunale di
Gela con sentenza del 10/01/2012 per il reato continuato di cui agli artt. 81,
cpv., 349, commi 1 e 2, cod. pen., 71, 72 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per

Data Udienza: 24/04/2015

avere realizzato, in zona sismica, sul lastrico solare sovrastante un manufatto già
sequestrato il 07/06/2008 ed il 27/10/2008, di cui era custode, una tettoia
estesa circa 120 metri quadrati, costituita da pilastri e travi in scatolare metallico
a sostegno di una copertura realizzata con pannelli coibentati, senza un progetto
esecutivo redatto da un tecnico a ciò abilitato e senza la direzione del tecnico
iscritto al relativo albo di cui all’art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001, senza la denunzia
di cui al successivo art. 65, senza la denunzia e l’autorizzazione di cui agli artt.
94 e 95, d.P.R. n. 380, cit.; fatti consumati in Gela epoca antecedente e

1.1. Con il primo motivo eccepisce erronea applicazione dell’art. 349, cod.
pen., perché il fatto è stato commesso successivamente alla revoca del
sequestro, ancorché prima della materiale rimozione dei sigilli.
1.2.Con il secondo motivo reitera l’eccezione di nullità della sentenza di
primo grado, respinta in appello, per nullità dell’ordinanza del 13/12/2011 con
cui il Tribunale di Gela aveva respinto la richiesta di rinvio del processo per
legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno
processuale.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce la contraddittorietà della motivazione della
sentenza che si fonda su una testimonianza dichiarata inutilizzabile con
ordinanza del Tribunale di Gela del 10/01/2012.
1.4.Con il quarto ed il quinto motivo eccepisce vizio di motivazione
relativamente alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e al mancato
riconoscimento della continuazione esterna con il reato di cui all’art. 44, d.P.R. n.
380 del 2001, oggetto di altra condanna, nonché erronea estensione della pena
della reclusione alle contravvenzioni satellite.
1.5.Con il sesto motivo eccepisce disparità di trattamento con il correo
Gaspare Famà (assolto).
1.6.Con il settimo eccepisce la mancata applicazione dell’art. 350, cod. pen.,
e vizio di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.Va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso.
3.1.11 difensore dell’imputata aveva chiesto il rinvio dell’udienza del
13/12/2011 perché impegnato come parte civile in altro processo.
3.2. Il Tribunale respinse la richiesta perché nel diverso processo il
richiedente non difendeva imputati detenuti.

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prossima al 09/04/2010, data dell’accertamento.

3.3.11 Collegio condivide, sul punto, il principio di diritto secondo il quale il
concomitante impegno del difensore dell’imputato per l’esercizio del patrocinio in
un processo civile o per la rappresentanza e l’assistenza di una parte civile non
costituisce situazione idonea a determinare l’obbligo per il giudice di differire la
trattazione dell’udienza (Sez 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353,
alla lettura della cui articolata motivazione si rimanda).
3.4.Sarebbe infatti contraddittorio (ed è considerazione dirimente) che
l’impedimento dell’avvocato, difensore della parte civile, pur non potendo

parte civile (art. 23, disp. att. cod. proc. pen.), possa condizionare la trattazione
di altro processo penale, nell’ambito del quale il medesimo avvocato difenda un
imputato.
3.5.Ne consegue che la decisione assunta dal Tribunale di Gela è stata
corretta e che l’eccezione sollevata con il primo motivo è palesemente infondata.

4.11 primo motivo presuppone la soluzione di questioni di fatto mai
sottoposte al giudice dell’appello ed è perciò inammissibile.
4.1.11 ricorrente cita a sostegno il principio espresso da Sez, 3, n. 8668 del
12/01/2007, Di Massa, Rv. 235956, secondo cui «il delitto di violazione di
sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell’attività
edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla
revoca del sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, atteso che il fine di
assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova
statuizione del giudice» (nello stesso senso anche Sez. 6, n. 6342 del
21/03/1994, Odolo, Rv. 198514), e deduce che i sigilli furono apposti nell’ambito
di un procedimento penale definito con sentenza di condanna passata in
giudicato nel 2009 che aveva disposto la restituzione dell’immobile.
4.2.La questione, come detto, è di fatto e non di diritto perché l’applicazione
del principio (invocata per la prima volta in questa sede) presuppone che sia
dimostrata la ripresa dei lavori dopo la sentenza di condanna e non prima.
4.3.Nel caso di specie gli operanti che il 09/04/2010 si erano recati sul posto
per provvedere alla restituzione del manufatto accertarono che i lavori erano
proseguiti nonostante il sequestro dell’ottobre 2008, che i lavori erano tuttavia
sospesi (come peraltro riconosce la stessa ricorrente – pag. 10 del ricorso) e che
la loro realizzazione poteva risalire a qualche mese prima.
4.4.In tale contesto fattuale che rende legittima la conclusione che i lavori
fossero in corso già da molto tempo prima del dissequestro, sarebbe stato onere
dell’imputata quantomeno allegare che essi erano stati avviati dopo il
provvedimento di dissequestro e non prima, e tuttavia la questione non è mai
stata posta.
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condizionare la trattazione del processo nell’ambito del quale egli difende la

5.11 terzo motivo è manifestamente infondato.
5.1. La ricorrente eccepisce, in buona sostanza, che il fabbricato oggetto di
dissequestro sarebbe diverso da quello abusivamente ampliato; la tettoia,
afferma, sarebbe stata realizzata altrove e fonda la sua deduzione sul
travisamento della testimonianza resa da Caci Giuseppe contraddittoriamente
valutata come inutile dal Giudice di prime cure e poi utilizzata per l’affermazione
della sua responsabilità.

manufatto oggetto di sequestro fosse lo stesso sul quale l’imputata aveva
realizzato la tettoia e ciò a causa del numero di particella catastale dell’immobile
descritto nel verbale di sequestro del 07/06/2008 diverso da quello indicato in
sede di accertamento della violazione dei sigilli.
5.3.Rileva preliminarmente il Collegio come tale eccezione contraddica le
ragioni poste a fondamento del primo e del quinto motivo di ricorso che
presuppongono, invece, l’identità del manufatto oggetto di abusivo ampliamento.
5.42eccezione, peraltro, si pone logicamente in contrasto anche con le
incontestate evidenze fattuali descritte dal Giudice di primo grado secondo le
quali gli operanti accertarono la violazione dei sigilli proprio perché si recarono
presso l’immobile da restituire all’imputata che si trovava sul posto e senza nulla
obiettare consentì loro l’accesso ai luoghi, né risulta che in qualche modo
contestò la diversità dell’immobile oggetto di restituzione.
5.5. In ogni caso sia il Giudice di primo grado che la Corte di appello
superano l’apparente antinomia documentale affermando che in base ai dati
contenuti nel verbale di sequestro del 27/10/2008 non v’è dubbio che l’immobile
oggetto materiale della condotta fosse quello da sempre abitato dall’imputata e
sito in Gela, Via Foppa, 5, già oggetto di un precedente sequestro del
07/06/2008 violato il 27/10/2008 e ancora una volta il 09/04/2010.
5.6.Ed è quest’ultima, decisiva affermazione che la ricorrente non contesta.

6.11 sesto ed il settimo motivo, che attengono alla affermazione di
responsabilità dell’imputata sono generici (entrambi), proposti per motivi non
consentiti dalla legge (il sesto) e manifestamente infondati (il settimo).
6.1.Le ragioni dell’assoluzione del coimputato Gaspare Famà (che,
diversamente dall’imputata, non è stato trovato sui luoghi, non era mai stato
visto dimorare nei piani sottostanti, ed era stato tratto a giudizio sol perché
condannato con la citata sentenza n. 657/09) non contrastano affatto con quelle
che sorreggono la condanna dell’odierna imputata.
6.2.La natura dolosa del reato di cui all’art. 349, cod. pen., inoltre, viene
contestata dalla ricorrente con deduzioni del tutto generiche e apodittiche che
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5.2.11 testimone, in particolare, non sarebbe stato in grado di dire se il

non affrontano lo specifico argomento utilizzato sia dal giudice di primo grado
che dalla Corte di appello per escludere, in base a considerazioni logicogiuridiche e a condivisibili massime di esperienza, che ignoti potessero aver
costruito, sopra l’appartamento che abitava e del quale aveva la piena
disponibilità di fatto e di diritto, un ulteriore ampliamento dell’opera abusiva a lei
riconducibile.
6.3.Come affermato più volte da questa Corte di cassazione in tema di
violazione di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a

Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di
impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero,
qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del
caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la
dovuta vigilanza. Ne consegue che, qualora venga riscontrata la violazione di
sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell’accaduto l’autorità,
è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in
concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado
di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma
un onere della prova che incombe sul custode (così Sez. 6, n. 4815 del
26/02/1993, Pistillo, Rv. 194548; cfr. anche Sez. 3, n. 2989 del 28/01/2000,
Capogna, Rv. 215767 secondo la quale in tema di violazione di sigilli il custode è
obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua
ed attenta, e non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni
di impedimento e chiedendo ed ottenendo, per esse, di essere esonerato
dall’incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la
possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso
fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell’esercizio, da parte
sua, del menzionato dovere di vigilanza).
6.4.La portata applicativa di tali principi di diritto va precisata alla luce della
natura necessariamente dolosa del reato di cui all’art. 349, cod. pen., la prova
della cui sussistenza, sotto il profilo soggettivo, non può essere elusa mediante il
ricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimulino
un rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo.
6.5.Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, infatti, il
reato di violazione di sigilli punito dall’art. 349 cod. pen. si distingue dalla ipotesi
di agevolazione colposa di cui all’art. 350 per l’elemento psicologico, poiché
quest’ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza
imputabili al custode, mentre l’ipotesi di cui all’art. 349 cod. pen. si caratterizza
per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione

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sequestro, e sulla integrità dei relativi sigilli, una custodia continua ed attenta.

(Sez. 6, n. 6246 del 01/03/1984, Amodio, Rv. 165146; Sez. 3, n. 1945, del
24/11/1993, Cavagnoli, Rv. 197265; Sez. 3, n. 22784 del 05/03/2004, Castiello,
Rv. 228611; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013, Saladino, Rv. 257920).
6.6.Trattandosi di reato doloso, la sussistenza dell’elemento psicologico non
può essere ritenuta

«in re ipsa»,

ma deve essere oggetto di specifico

accertamento, e della relativa prova deve farsi carico la pubblica accusa, non
potendo certo esserne onerato l’imputato; la prova dell’elemento psicologico del
reato può esser tratta da ogni elemento utile allo scopo, purché il convincimento

concreti, e all’imputato non venga surrettiziamente attribuito il compito di
colmare l’eventuale vuoto probatorio che dovesse essere causato da indagini
carenti sullo specifico punto.
6.7.Nei casi in cui è stato evocato il principio di diritto di cui alle sentenze
citate al capoverso 6.3 sussisteva, a carico del custode, la prova che egli fosse
direttamente a conoscenza della violazione dei sigilli consumata da altri o che
comunque si trovasse in una condizione tale da rendere ragionevolmente ed
altamente probabile che ne fosse a conoscenza o che fosse l’autore diretto della
violazione (Sez. 6, 4815/1993, cit., in cui il custode aveva omesso di avvertire
l’autorità giudiziaria del fatto che erano stati violati i sigilli; Sez. 3, n. 29040 del
20/02/2013, Santini, Rv. 256670; Sez. 3, n. 2989 del 28/01/2000, cit., in cui il
custode era anche proprietario dell’immobile oggetto di abusiva trasformazione
edilizia); in altre sentenze il principio è stato ribadito in casi in cui il custode
aveva addirittura concorso nel reato edilizio posto in essere insieme con i propri
congiunti sull’immobile oggetto di sequestro (Sez. 3, n. 35956 del 22/09/2010,
Fratarcangeli, Rv. 248553).
6.8.In questi casi è corretta l’affermazione secondo la quale è onere del
custode addurre gli specifici elementi che gli hanno impedito di attivarsi.
6.9.0ccorre, infatti, pur sempre considerare che la fattispecie aggravata del
reato in questione (art. 349, cpv., cod. pen.) individua il custode quale autore
materiale e diretto della violazione dei sigilli apposti sulla cosa affidata alla sua
custodia; nel caso in cui tale condotta dovesse esser posta da altri, egli
risponderà: a) dell’illecito amministrativo di cui all’art. 350 cod. pen., ove la
violazione dei sigilli dovesse esser stata agevolata, o comunque resa anche solo
possibile, dall’esercizio negligente (o dal mancato esercizio) dei doveri a lui
facenti capo; b) del reato di cui all’art. 349, cpv., cod. pen., ove sia provato il
concorso doloso nella condotta dell’autore principale della violazione o comunque
la dolosa violazione dell’obbligo di impedirla (art. 40, cpv, cod. pen.).
6.10.La sentenza impugnata, come visto, si pone in linea con
l’insegnamento sopra indicato poiché ha correttamente tratto da fatti non
contestati (l’abitazione nell’immobile oggetto di abusiva trasformazione,
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del giudice sia supportato da motivazione logica, coerente e fondata su fatti

l’interesse alla prosecuzione dei lavori che aveva già comportato altre precedenti
infrazioni dello stesso tipo) il non manifestamente illogico convincimento
quantomeno del concorso doloso dell’imputata nella realizzazione delle opere.
6.11.Peraltro, ed è dato decisivo, la ricorrente non contesta, se non nei
genericissimi termini sopra già indicati, la propria responsabilità per i reati
contravvenzionali ascritti.

7.11 quarto ed il quinto motivo di ricorso (quest’ultimo relativamente alla

7.1. I giudici hanno negato le circostanze attenuanti generiche in
considerazione dei precedenti specifici, uno dei quali recenti, dell’imputata e del
fatto che la violazione dei sigilli (reiterata) è stata ritenuta sintomatica di una
personalità insofferente al rispetto degli ordini imposti dall’autorità.
7.2.Di conseguenza, è stata applicata alla ricorrente la pena edittale minima
detentiva prevista per il reato di cui all’art. 349, cpv., cod. pen., aumentata di sei
mesi a titolo di continuazione con gli altri reati edilizi.
7.3.Non corrisponde perciò al vero che le circostanze attenuanti generiche
sono state negate per fatti estranei all’imputata (le condizioni di grave degrado
urbanistico in cui si colloca la condotta) e le ragioni addotte dai giudici di merito
le rendono immuni da qualsiasi censura (tanto più che l’imputata si giova
dell’errore del primo Giudice che non le ha applicato anche la multa).
7.4.E’ del tutto infondata l’eccezione secondo la quale ai reati
contravvenzionali satellite è stata applicata la pena delle detenzione in violazione
dell’art. 1, cod. pen., poiché tale applicazione è imposta dall’art. 81, comma 1,
cod. pen., in conseguenza del quale al reato satellite si applica sempre e
comunque la pena prevista per il reato più grave (nel caso di specie il delitto di
cui all’art. 349, cpv., cod. pen.).

8.E’ fondato il quinto motivo di ricorso con il quale si contestano le ragioni
ostative al riconoscimento dell’unico disegno criminoso che legherebbe ai fatti
oggetto di odierna regiudicanda anche il reato di cui all’art. 44, d.P.R. n. 380 del
2001, per il quale l’imputata è stata irrevocabilmente condannata con sentenza
n. 657/2009.
8.1.La motivazione addotta dai giudici di merito è, sul punto, contraddittoria
e inadeguata.
8.2.Poiché le condotte riguardano lo stesso immobile, non è sufficiente
attestarsi al dato formale che in questo processo sono contestati reati edilizi
diversi da quello urbanistico già oggetto di condanna.
8.32eterogeneità dei reati non può di per sé essere ostativa all’unicità del
disegno criminoso (art. 81, cpv., cod. pen.). Così come non può essere di per sé
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continuazione interna) sono palesemente infondati.

ostativo il fatto che l’esecuzione dell’opera venga ogni volta ripresa in violazione
dei sigilli più volte apposti. L’autonomia delle singole determinazioni criminose,
dovute a circostanze che peraltro non sono affatto imprevedibili, non ne esclude
di per sé la riconducibilità all’unica progettualità criminosa costituita, in ipotesi,
dal completamento dell’opera.
8.4.Peraltro questa Suprema Corte ha già ritenuto normalmente
ammissibile, salva l’esclusione sulla base di concreti elementi di fatto, la
continuazione tra il reato di costruzione senza concessione edilizia e quello di

disegno criminoso non consiste in una unità dell’elemento volitivo, ma in una
unità di ordine intellettivo, per effetto del quale più reati sono riconducibili ad un
programma unico, rivolto al raggiungimento di un determinato fine. Pertanto è
sufficiente che i singoli reati siano individuati nelle loro linee essenziali e
concepiti anche in termini di eventualità, giacché il momento volitivo si pone, di
volta in volta, nella concreta realizzazione di ciascuno di essi (Sez. 6, n. 3353 del
02/12/1993, Piacentini, Rv. 198976).
8.5.Nel caso in esame, inoltre, sono gli stessi giudici di merito a riconoscere,
contraddittoriamente rispetto alle conclusioni, che l’elemento soggettivo funge
da collante tra le varie condotte, compresa quella di cui all’art. 349, cod. pen.,
volte appunto alla realizzazione dei manufatti abusivi.
8.6.Ne consegue che, ferma l’affermazione della penale responsabilità, la
sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’omesso
riconoscimento della continuazione.
8.7.Nel resto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia ad
altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 24/04/2015

violazione dei sigilli di cui all’art. 349 cod. pen., sul rilievo che l’identità del

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