Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36511 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36511 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRIMINI CLAUDIO N. IL 06/04/1968
avverso la sentenza n. 1902/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per 1
-51-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

z(v•-c5

Qz2,

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto

i
i

Primini Claudio, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 31.03.2014 a conferma della
sentenza del Tribunale di Roma con la quale il predetto è stato ritenuto colpevole del reato di cui
all’art. 73 DPR 309/90 per detenzione illegale al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente di

dosi singole medie.
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato contestato. In particolare, a detta del ricorrente, la
Corte di Appello non ha fornito adeguata motivazione circa la ritenuta destinazione allo spaccio
dello stupefacente detenuto dal Primini desumendola dall’unico indizio costituito dal quantitativo di
eroina rinvenuto addosso allo stesso. Ciò nonostante la presenza di circostanze idonee a far ritenere
la destinazione ad uso personale quali il quantitativo ridotto di sostanza detenuta, peraltro non
suddiviso in dosi, la condizione di assuntore di eroina dimostrata dai plurimi ricoveri, l’esito
negativo delle perquisizioni estese alla macchina ed allo stabilimento balneare dell’imputato,
l’assenza, presso detti luoghi, di strumenti finalizzati al confezionamento dello stupefacente.
Dunque la pronuncia impugnata si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo
il quale il possesso di un quantitativo di stupefacente superiore al limite consentito, previsto dalle
tabelle richiamate dall’art. 73 DPR 309/90, pur potendo, insieme ad altri elementi, concorrere a
dimostrare l’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, non può costituire da solo la prova
decisiva; e, comunque, l’onere di dimostrare la destinazione illecita grava sull’accusa.
Inoltre la difesa contesta la sussistenza di una situazione di difficoltà finanziaria dell’imputato in
base alla quale la Corte di Appello ha ritenuto poco verosimile che il Primini potesse aver
acquistato la partita di eroina per esclusivo uso personale. Invero, sostiene la difesa, l’imputato non
ha mai affermato di avere problemi di tale natura ma ha solo accennato a delle difficoltà legate ad
un contenzioso di natura amministrativa inerente la gestione dello stabilimento balneare di cui era
titolare.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondate risultano le censure mosse dalla
difesa. Le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, infatti, appaiono del tutto
logiche ed esaustive.
1

tipo eroina suddivisa in tre involucri del peso complessivo di 32 gr dalla quale erano ricavabili 306

Invero il quantitativo di sostanza stupefacente in possesso del Primini non era affatto esiguo, come
vorrebbe la difesa, ma ampiamente al di sopra dei limiti tabellari e, quindi, già idoneo a far
propendere per un uso non esclusivamente personale della partita di eroina.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello nel riconoscere la
destinazione allo spaccio dello stupefacente de quo non si è basata sul solo rilevante dato ponderale
ma anche su altri elementi altamente indizianti.

dello stupefacente all’interno dell’ospedale di Velletri ove era stato ricoverato a seguito di un
improvviso malore. Durante il conseguente interrogatorio il Primini ha affermato di essersi sentito
male perché era la prima volta che assumeva dell’eroina e di essersi determinato a farlo per i gravi
problemi personali che al tempo lo affliggevano: legati alla malattia del figlio ed a difficoltà
economiche connesse alla gestione del proprio stabilimento balneare.
Orbene, come giustamente osservato dalla Corte territoriale, la affermazione di voler provare per la
prima volta la droga in questione per superare un momento di sconforto si pone in netto contrasto
con la tesi dell’uso esclusivamente personale dell’eroina; peraltro acquistata in quantitativi piuttosto
ingenti (circa 30 gr lordi corrispondenti a 300 dosi).
A ciò il giudice di seconde cure ha aggiunto le modalità di detenzione in tre involucri ed il luogo di
rinvenimento: il Primini è stato trovato in possesso dell’eroina a Velletri, cioè lontano dal luogo di
residenza presso l’isola di Ponza.
Peraltro, nota la Corte di Appello, le stesse giustificazioni addotte dall’imputato portano a ritenere
che la sostanza stupefacente fosse finalizzata a realizzare dei profitti in modo da alleggerire la
situazione di difficoltà finanziaria legata alla gestione dello stabilimento balneare prospettata dal
Primini anche in sede di appello mediante dichiarazioni spontanee.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l’imputato è stato trovato in possesso

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