Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36509 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36509 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IVAZ LUCIAN LAURENTIU N. IL 17/02/1980
avverso la sentenza n. 1986/2014 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
29/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ets

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Ivas Lucas Laurentiu ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 29 luglio 2014 con la quale gli veniva
applicata la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 73 co. 5 DPR 309/90 per detenzione a fini di spaccio di gr. 10.7550 di cocaina suddivisa in

A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto l’omessa motivazione in ordine alla confisca di denaro
sequestrato all’imputato al momento dell’arresto in flagranza. Tale confisca, infatti, è stata applicata
solo nel dispositivo ma non viene richiamata nella parte motiva della sentenza di patteggiamento
redatta su modulo prestampato.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Trattandosi di confisca facoltativa e non
obbligatoria, infatti, il giudice è tenuto ad indicare le ragioni che lo hanno spinto ad applicare tale
misura.
In tema di patteggiamento, infatti, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L.
n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e non più solo a quelle previste come
ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover
disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non
ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o
dei beni confiscati (Cass. Sez. III, n. 2444/2015; Cass. Sez. II, n. 6618/2014).
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca di denaro
con rinvio al Tribunale di Pistoia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro sequestrato e rinvia al
Tribunale di Pistoia.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

più involucri.

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