Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36508 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36508 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO SIMONE N. IL 11/01/1984
avverso la sentenza n. 1193/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
eu1/4.y.c2.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 10 novembre 2009 il Tribunale di Monza dichiarava Lombardo
Simone colpevole dei reati di cui all’art. 73 co. 1 bis DPR 309/90, per detenzione illecita di gr.
22,5485 di sostanza stupefacente del tipo hashish con principio attivo pari a gr. 1,8, ed all’art. 4 L.
110/75 per porto fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello con lama di

sotto il vincolo della continuazione, condannava il Lombardo alla pena di anni uno e giorni 10 di
reclusione ed euro 3.100,00 di multa.
Proposto appello, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma dell’impugnata sentenza,
riduceva la pena a mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa confermando nel resto
la sentenza di primo grado.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la
nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio e di tutte le successive notifiche degli atti
del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 161 c.p.p. dovuta all’erronea individuazione del
domicilio eletto.
In particolare, a detta della difesa al momento in cui il Lombardo fu fermato e trovato in possesso
della sostanza stupefacente veniva nominato quale difensore d’ufficio l’ avv. Scarlata del foro di
Monza. La sezione del verbale relativa ai dati anagrafici veniva correttamente compilata ed il
Lombardo, dopo aver fornito le proprie generalità, indicava quale luogo di residenza l’indirizzo di
via Bellini n. 3 Cormano (MI). Contestualmente, nella parte del modulo prestampato relativa alla
dichiarazione/elezione di domicilio veniva inserita la dizione “dichiara/elegge domicilio presso lo
studio dell’avvocato di ufficio, Sesto San Giovanni via Monti n. 37”.
Orbene, secondo la difesa, dal suddetto verbale non è possibile desumere se si tratti di dichiarazione
o di elezione di domicilio perché la relativa opzione non veniva barrata dai verbalizzanti.
Nonostante tale manchevolezza della dichiarazione/elezione di domicilio e sebbene fosse noto il
luogo di residenza dell’imputato tutti gli atti del processo in esame sono stati notificati presso lo
studio del suddetto difensore di ufficio, avv. Scarlata, con il quale il Lombardo non ha mai avuto
contatti. Viceversa, stante l’incertezza sull’effettiva volontà dell’imputato di eleggere domicilio
presso lo studio del difensore di ufficio, tutti gli atti del procedimento avrebbero dovuto essere
notificati presso la residenza del Lombardo correttamente indicata nel verbale di identificazione.
Peraltro al momento dell’emissione della sentenza di primo grado l’imputato era detenuto per altra
causa. Per tale motivo, non avendo ricevuto alcuna notifica della suddetta sentenza, il Lombardo
aveva chiesto ed ottenuto la remissione in termini per impugnare.

lunghezza pari a 12 cm. Riconosciuta l’ipotesi di cui al co. V art. 73 DPR 309/90, unificati i reati

Ritenuto in diritto

Il ricorso appare fondato nei seguenti termini. Invero, come evidenziato nella sentenza di appello, si
deve ritenere che al momento della redazione del verbale di identificazione il Lombardo elesse
domicilio presso lo studio del difensore di ufficio: che si trattasse di elezione e non di dichiarazione
di domicilio emerge dal fatto che l’imputato nel medesimo atto indicò un proprio diverso domicilio

legale dell’avv. Scarlata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, però, l’elezione di domicilio presso il
difensore di ufficio non è sufficiente a provare l’avvenuta effettiva conoscenza dell’atto da parte
dell’imputato. Difatti, non ricorrendo in questa ipotesi un rapporto di fiducia con il difensore
nominato di ufficio, occorre un quid pluris dal quale desumere che effettivamente l’imputato sia
stato posto a conoscenza dell’atto che lo interessa (tra le altre Cass. Sez. IV, n. 8104/2014; Cass.
Sez. I n. 40250/2007).
Tale quid pluris non è ravvisabile nel caso di specie tanto è vero che l’imputato è stato rimesso nel
termine per impugnare la sentenza di primo grado. Quindi, in assenza di elementi di senso contrario,
è verosimile ritenere che il Lombardo effettivamente non abbia avuto contatti con il proprio
difensore d’ufficio e che, di conseguenza, non sia venuto tempestivamente a conoscenza degli atti
del procedimento penale a suo carico.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

personale. Dunque gli atti del procedimento sono stati notificati correttamente presso lo studio

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