Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36507 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36507 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIUCCOLI ALESSANDRO N. IL 03/09/1970
avverso la sentenza n. 2420/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
07/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5-p
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/01/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 7 giugno 2012 il Tribunale di Siena dichiarava Ciuccoli Alessandro
responsabile del reato di cui agli ara. 81 cpv c.p., artt. 1 e 2 DL 46/1983 convertito nella L
683/1983 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta Nettuno, con sede legale in Siena,
ometteva di versare all’INPS, nei termini di legge, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate

attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di mesi uno e
giorni 20 di reclusione. Disponeva, infine, la sospensione condizionale della pena.
Proposto appello, la Corte di Appello di Firenze dichiarava il non doversi procedere nei confronti
dell’imputato con riferimento agli omessi versamenti dovuti dal marzo al maggio 2006 perché
estinti per prescrizione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza rideterminando la pena in mesi
uno di reclusione.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale in relazione ai requisiti di operatività della causa di non
punibilità di cui al’art. 2 L. 463/1983. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito,
secondo la difesa perché la causa di non punibilità in esame possa operare occorre che la diffida ad
adempiere di cui all’art. 2 L. 463/1983 sia notificata presso la sede legale dell’impresa ovvero
presso la residenza del destinatario.
Orbene il ricorrente censura l’assunto dei giudici di appello in base al quale il solo fatto che la
diffida ad adempiere sia stata recapitata ad un indirizzo presso il quale il destinatario abitava, seppur
in via transitoria, e sia stata ricevuta da persona dichiaratesi a suo servizio valga quale prova
dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’imputato.
In particolare, sostiene la difesa, se è vero che, in ossequio al consolidato orientamento
giurisprudenziale sul punto, la notifica della diffida ad adempiere non richiede particolari formalità,
occorre comunque che la stessa arrivi a destinazione. Viceversa nel caso in esame manca la prova
dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario proprio per le particolari modalità con cui
la notifica è stata effettuata.
Inoltre, aggiunge la difesa, neppure il decreto di citazione può costituire valido equipollente della
diffida ad adempiere in quanto non contiene nessuno degli elementi propri dell’avviso di pagamento
quali l’indicazione dell’omesso pagamento, l’importo dovuto, la sede ove il versamento può essere
effettuato, il termine e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità.

sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un ammontare di euro 4.684,00. Concesse le

2) Vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato contestato. In particolare la difesa si
duole del fatto che il giudice di secondo grado ha riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato
limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado; quindi senza sviluppare
proprie considerazioni neppure con riguardo agli aspetti oggetto dei motivi di appello.
Il ricorso è inammissibile in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, fatto proprio dalla Corte di appello, per la notifica della diffida non sono necessarie

raggiunga il destinatario. Di conseguenza è irrilevante che l’atto sia stato notificato in un luogo
diverso dalla sede della ditta o dalla residenza del destinatario purché si tratti di un luogo ove lo
stesso sia reperibile e ne possa avere effettiva conoscenza.
Dunque nel caso di specie non rileva che la diffida sia stata notificata in un luogo diverso dalla
residenza anagrafica del Ciuccoli: ciò che conta è che la notifica sia avvenuta presso l’abitazione
seppur transitoria del medesimo tramite raccomandata consegnata a persona che si è dichiarata a
suo servizio.
Quanto poi al lamentato vizio di motivazione occorre rivelare che la sentenza impugnata non
presenta manchevolezza sotto tale profilo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, il
giudice di secondo grado non si è limitato a richiamare in modo acritico le argomentazioni del
giudice di prime cure ma si è soffermato sulla questione della notifica della diffida oggetto di
appello illustrando le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la stessa avesse conseguito il suo
scopo: la suddetta notifica è stata effettuata presso un luogo ove il destinatario abitava seppur in via
transitoria, un luogo presso il quale lo stesso era reperibile ed idoneo a consentire la conoscenza
dell’atto.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 gennaio 2015.

particolari formalità: affinché la stessa esplichi efficacia occorre che consegua il suo scopo ovvero

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