Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36505 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36505 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHERNI HATEM BEN AMOR ALIAS… N. IL 17/05/1976
avverso la sentenza n. 997/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 20/06/2013

R.G. 50560/2012

Per mezzo del difensore l’imputato cittadino tunisino Cherni Hatem Ben Amor
ricorre per cassazione contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Modena, con cui -su
sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le
circostanze attenuanti generiche, la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro
11.600,00 di multa per il delitto di concorso in illecita detenzione per finalità di spaccio di
gr. 724 di sostanza stupefacente del tipo eroina e di gr. 25 di sostanza stupefacente del
tipo hashish.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai
profili probatori della regiudicanda ed alla mancata verifica di eventuali cause di non
punibilità valutabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Le delineate generiche ragioni di censura sono indeducibili e manifestamente
infondate, dal momento che il giudice di merito ha idoneamente motivato
l’apprezzamento delle emergenze probatorie, valutando inequivoca la condotta
criminosa dell’imputato e congrua la pena concordata dallo stesso con il p.m. Con il
ricorso, del resto, non si precisano le evenienze per cui, in presenza di una richiesta di
pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia
implicita a questioni sulla colpevolezza e sulla qualificazione dei fatti, il decidente
giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta (respingendola) pur a fronte di
elementi di valutazione probatoria di univoca significanza accusatoria (verbali di
perquisizione e di sequestro, verbale di arresto in flagranza, consulenza chimica).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 giugno 2013

Motivi della decisione

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