Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36504 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36504 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZI MARIA BEATRICE N. IL 03/02/1989
avverso la sentenza n. 5508/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dot t .
che ha c Qncluso per 45:1-2–ks-2-x\._
LLQQ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/10/2014

Ritenuto in fatto

Pizzi Maria Beatrice ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 17.5.2013, a conferma della
sentenza del 5.5.09 con la quale il Tribunale di Bologna, all’esito di giudizio abbreviato, ha
dichiarato la predetta insieme al coimputato Savi Alessandro, colpevole del reato di cui agli artt.

stupefacente di tipo marijuana in quantità complessiva pari a gr 31,61.
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale con riferimento all’art. 75 DPR 309/90.
Secondo il ricorrente il fatto andava qualificato come consumo di gruppo punibile solo come illecito
amministrativo ai sensi dell’art.75 DPR 309/90. La sentenza gravata non ha considerato, in
conformità con le risultanze istruttorie – in particolare le deposizioni testimoniali delle quattro
amiche della Pizzi – secondo cui quest’ultima ha acquistato la sostanza dietro incarico delle amiche
che intendevano farne uso il giorno successivo ad una festa. La Pizzi sarebbe dunque solo la
mandataria incaricata dal gruppo dell’acquisto della sostanza che poi avrebbe fumato insieme agli
amici.
Richiama in proposito la giurisprudenza di questa Corte, in particolare la sentenza delle Sezioni
Unite n. 25401/2013 che ha ritenuto il mandato all’acquisto per il consumo di gruppo ipotesi
assimilabile all’acquisto contestuale da parte di tutti i soggetti componenti il gruppo poiché
“entrambe le ipotesi attengono sempre ad una codetenzione quale antecedente immediato rispetto
al consumo da parte del gruppo”, con la differenza che nel primo caso l’acquirente assuntore agisce
sulla base di un mandato ricevuto dagli altri con effetti tuttavia equivalenti quanto ad acquisto e
disponibilità della sostanza. Poiché i singoli componenti del gruppo che ricevono la sostanza da
colui che, su incarico degli altri, l’ha comprata, ne sono già proprietari per averla acquistata come
quota di un quantitativo indiviso, la consegna non integra una cessione di stupefacente ma una mera
attività esecutiva della divisione del quantitativo comune”.
Le condizioni indicate dalle Sezioni Unite per la configurabilità del consumo di gruppo sono che il
mandatario sia anch’egli assuntore, che l’acquisto venga effettuato in esecuzioni di un preciso
mandato da parte dei componenti del gruppo fra i quali la sostanza acquistata sarà divisa e che sia
certa l’identità dei soggetti componenti il gruppo.

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110 c.p., 73 DPR 309/90 per avere, in concorso tra loro, detenuto a fine di spaccio sostanza

In presenza di tale ipotesi, la detenzione della sostanza da parte del mandatario prima della
materiale consegna non integra una detenzione illecita a fine di spaccio ma solo un illecito
amministrativo sanzionabile ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.
Dunque la difesa della ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto integrati tutti i
requisiti richiesti per la configurabilità del consumo di gruppo.
Deduce inoltre l’assenza di dolo in quanto la Pizzi non conosceva il peso effettivo della sostanza

Infine con motivi aggiunti la difesa lamenta l’illegalità della pena irrogata alla luce degli interventi
legislativi in materia di stupefacenti nonché della nota sentenza costituzionale n. 32/2014.

Ritenuto in diritto

Il ricorso risulta inammissibile per i seguenti motivi. Le censure originarie attengono profili di
merito come tali sottratti al sindacato di legittimità.
Difatti la difesa, tramite la deduzione di vizi di legittimità, cerca di ottenere una rivalutazione delle
risultanze processuali; operazione quest’ultima preclusa alla Cassazione.
In particolare, la difesa afferma che sulla base delle circostanze emerse in sede dibattimentale la
vicenda doveva inquadrarsi nell’ambito dell’art. 75 DPR 309/90 e non nell’ipotesi del 73 medesimo
DPR. Ciò soprattutto sulla base delle deposizioni di alcune amiche dell’imputata secondo le quali il
quantitativo di sostanza stupefacente acquistata dalla Pizzi era destinato all’uso da parte del gruppo
del quale la stessa faceva parte in occasione di una festa.
Su tale profilo, già oggetto dei motivi di appello, la Corte territoriale si è soffermata rilevando come
il quantitativo di stupefacente acquistato, pari a gr 31, risulti incompatibile con l’assunzione da
parte di un gruppo di quattro persone, in una sola occasione, nel corso di una festa, e del tutto
sproporzionato ed esorbitante come costi rispetto alla quota di euro 50,00 indicata dalle amiche
facenti parte del gruppo.
Dunque del tutto coerente e logica appare la conclusione della Corte di appello nel senso di
escludere che la condotta della Pizzi sia inquadrabile nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 75
DPR 309/90.
Quanto alla lamentata assenza di dolo perché la Pizzi non sarebbe stata a conoscenza dell’effettivo
quantitativo cedutole, la Corte di appello ha correttamente precisato che la quantità di marijuana
acquistata era ben superiore a quella commissionata; quindi anche il prezzo si doveva discostare

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consegnatale in un sacchetto.

parecchio da quello programmato e ciò avrebbe dovuto indurre nella Pizzi la consapevolezza che si
trattava di un quantitativo notevolmente superiore.
Infine per quanto concerne la lamentata illegalità della pena a seguito dei recenti interventi
legislativi e della Corte Costituzionale in tema di cessione di stupefacenti, occorre rilevare che il
fatto è stato ritenuto di lieve entità e, quindi, rientra nell’ipotesi del co. 5 dell’art. 73 DPR 309/90
oggi divenuto ipotesi autonoma di reato con pena da sei mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329

Dunque la pena irrogata pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione e 2.000,00 euro di multa (con
generiche e riduzione per il rito) deve considerarsi legittima in quanto contenuta nella suddetta
forbice edittale.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in tema di stupefacenti, il principio
dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014 e degli interventi legislativi in materia, non impone al giudice
dell’impugnazione di mitigare la pena inflitta in vigenza della passata normativa, qualora detta pena
rientri nella “forbice edittale” della nuova disciplina ed il giudice, con adeguata motivazione, la
ritenga adeguata e proporzionata rispetto alla gravità della condotta (Cass. Sez. VI n. 15152/2014).

P.Q.M.
++
Dichiara il ricorso inammissibile e condannakricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Casa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2014.

euro.

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