Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36503 del 23/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 36503 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COINU MICHELE N. IL 22/09/1973
avverso la sentenza n. 380/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 47,1)e’Cls
che ha concluso per
yekz..330

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/10/2014

,

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 11 novembre 2008 il Gip del Tribunale di Sassari, all’esito di giudizio
abbreviato, dichiarava Coinu Michele colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 per avere,
in concorso con persona rimasta sconosciuta, detenuto a fine di spaccio Kg 2.400 di sostanza
stupefacente di tipo marijuana e lo condannava alla pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di

Proposto appello, la Corte di Appello di Cagliari confermava la suddetta pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione per i seguenti
motivi:
1) Illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta inconferenza rispetto alle dichiarazioni del
teste Arru Antonio della testimonianza del teste Manca Salvatore, che ha riferito di aver sempre
visto l’imputato lasciare la propria auto davanti al cancello dell’ovile ed inoltrarsi dentro a piedi,
abitudine incompatibile con le risultanza dell’osservazione della PG circa l’ingresso all’interno di
esso di un veicolo da cui sarebbe poi sceso il Coinu ed altro soggetto non identificato per prelevare
dal nascondiglio lo stupefacente.
2) Illogicità della motivazione per aver ritenuto pienamente utilizzabile il servizio di appostamento
della PG data la natura del giudizio abbreviato
3) Nullità della perquisizione domiciliare e del sequestro in quanto effettuati senza avvertire il
difensore
4) Mancata considerazione della memoria difensiva prodotta per confutare l’accertamento tecnico
sul DNA dell’imputato
5) Mancato riconoscimento dell’ipotesi del V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 richiesta in
considerazione del limitato dato ponderale.
6) Mancata considerazione degli indici diversi dal dato ponderale
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su censure di fatto, non consentite in sede di legittimità;
censure che ripropongono, peraltro, gli stessi motivi di appello adeguatamente valutati e disattesi
dalla Corte di merito.
In particolare, quanto al primo motivo relativo alla testimonianza del Marra, la Corte di Appello ha
rilevato che l’imputato avrebbe potuto parcheggiare la propria autovettura all’interno del caseificio
in occasioni diverse da quelle in cui è stato visto dal Marra stesso. In particolare, il momento in cui
il Coinu è stato visto presso il caseificio LAIT per conferire il latte si colloca almeno un’ora prima
rispetto a quando i carabinieri lo hanno visto prelevare lo stupefacente dal nascondiglio in
questione.
1

reclusione ed euro 14.000 di multa.

,

.

In riferimento al secondo motivo, relativo alla prova e, quindi, all’utilizzabilità del servizio di
appostamento, la Corte territoriale ha osservato che, stante la natura del rito abbreviato prescelto di
giudizio allo stato degli atti, anche la notizia di reato presente in atti deve considerarsi prova del
fatto in essa narrato, idonea a fondare, se non contraddetta, il giudizio di penale responsabilità
dell’imputato. Ciò premesso nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto attendibile quanto
indicato nell’atto della PG: di conseguenza è risultato provato che i Carabinieri hanno potuto vedere

Quanto alla presunta illegittimità della perquisizione e del sequestro perché eseguiti in assenza del
difensore, il giudice di appello ha correttamente evidenziato che detti atti non richiedono il previo
avviso del difensore il quale ha solo la facoltà di parteciparvi di propria iniziativa (art. 356).
Con riguardo al quarto motivo, relativo ad un accertamento tecnico idoneo a confutare la perizia
sull’appartenenza all’imputato del DNA rinvenuto sui nastri che sigillavano gli involucri contenenti
lo stupefacente, la Corte di Appello, richiamando le conclusioni sul punto del giudice di prime cure,
ha ritenuto il risultato peritale pienamente attendibile.
Difatti la critica circa il possibile inquinamento mossa dalla difesa non esclude il rinvenimento sui
predetti nastri del DNA del Coinu ma suggerisce solo la eventualità che, oltre al suo profilo
genetico, se ne possano rintracciare degli altri.
Infine, quanto al quinto ed al sesto motivo di ricorso inerenti l’ipotesi del V comma, il giudice di
appello ha fornito una motivazione del tutto adeguata a sostegno del diniego fondata sul dato
ponderale – 417 dosi sono di gran lunga superiori alle 20 dosi ammesse per l’uso personale – e sugli
altri indici previsti dall’art. 73 V comma quali le modalità della condotta rivelatrici della sua elevata
offensività
Il ricorso risulta, quindi, infondato e come tale va rigettato. Ciononostante la sentenza impugnata
deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato in quanto
divenuto illegale a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014. Come è noto, infatti, tale
pronuncia ha determinato la reviviscenza dell’art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Tale norma prevede per le droghe cosiddette “leggere” un trattamento sanzionatorio più favorevole
per il reo, con la conseguenza che devono essere annullate con rinvio le sentenze che abbiano
applicato una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla previgente
disciplina dichiarata incostituzionale (vedi ex pludess. Sez. III, n. 11110/2014).
Merita, infine, precisare che la violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata
d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, in applicazione analogica del principio fissato nell’art. 129
2

il Coinu compiere l’attività illecita a lui attribuita.

c.p.p., anche quando dipenda da una riforma legislativa che modifichi il trattamento sanzionatorio
in senso favorevole all’imputato, dopo la sentenza impugnata, ed a prescindere dalla prospettazione
di specifiche doglianze sul punto nei motivi dell’impugnazione o nel corso del relativo giudizio (tra
le altre Cass. Sez. IV n. 39631/2002).

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2014.

P.Q.M.

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