Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36501 del 13/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 36501 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CROCIANELLI ROBERTO N. IL 09/09/1965
PARIS ERNESTO N. IL 06/07/1958
avverso la sentenza n. 15030/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
10/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per R

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 13/08/2015

2

1.-Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ,i1 10.09.2014,
applicava a Crocianelli Roberto e Paris Ernesto la pena concordata tra le parti, di
anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa , ciascuno, in ordine ai
al delitto n• e o. daali artt. 110. 628 i i e III cò. n. i c.n.. -perché. in co riunione tra bre. :21
procurarsi un ingiusto profitto, dc impossessati della borsa di Raggio Gilda, sottraendola alla ste
deteneva all’interno della propria autovettura. al nme ai assicurarsi cena cosa sottratta. usaw -_,
violenza nei confronti della vittima cercato di riprendersi la borsa aggrappandosi allo sportello dell’au
bordo della quale si stavano allontanando. accelerando nenentí facendola rovinare in terra. Con
l’aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite.
In Roma il 9.9.2014
b) Del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, 576 comma I n.1, 61 n.2 cod.pen. in concorso tra loro, al
fme di commettere il reato sub a), con la con la condotta descritta, procuravano alaggio Gilda, lesioni
personali consistite in giudicate guaribili in w …s.c.:
Roma il 10.9.2014.Con la recidiva reiterata, specifica per entrambi

1.1 L’avvocato Salvatore Orefice,nell’interesse di Paris Ernesto e l’avvocato Sandro
Daloisi nell’interesse di Crocianelli Roberto, ricorrono, chiedendo l’annullamento
della sentenza e :
1.2 deducendo il primo, il vizio di motivazione in ordine alla confisca del veicolo,
attesa l’assenza di prove circa la predisposizione dell’auto ,in forma non episodica
e stabilmente strumentale, alla commissione del reato, che è stata desunta, con
motivazione illogica,dalle pretese e travisate ammissioni fatte dagli imputati .
Costoro ,infatti, nell’interrogatorio hanno negato di aver preventivato l’azione.
Lamenta inoltre che non sia stata pronunciata sentenza ai sensi dell’art.129
cod .proc. p en;
1.3 deducendo il secondo , l’assenza di motivazione circa la congruità della pena.
2. ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2.1 In ordine alle doglianze relative all’affermazione di responsabilità ed alla
commisurazione della pena , é già stato ritenuto da questa Corte che:

“Nel

procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg.
c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per
la relativa q-ualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata

non

può essere rimessa in discussione.

L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,’ diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva; l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice

reati che seguono:

3

affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella
specie il Tribunale ha dato conto del controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti
, dell’esclusione dei presupposti di cui all’art.129 cod.proc.pen. e della congruità
della pena.
E’ principio non controverso nella giurisprudenza di questa Corte che la confisca
facoltativa di cui all’art.240 cod.pen. comma 1 , per la sua natura discrezionale che
non può risolversi in arbitrio, è legittima se viene accertata una relazione di
asservimento della res al reato e che,a tal fine, il provvedimento ablativo deve
essere giustificato da una specifica motivazione in termini di pericolosità del bene
da confiscare. Tale carattere del bene deve desumersi dall’ all’uso che si è fatto
della res nella realizzazione del reato e che, in prospettica previsione, può ancora
essere reiterato dallo stesso soggetto.(11603 del 2012 rv 252469). In altri termini,
come puntualmente affermato della decisione n.24756 del 2007 rv 236973 la
motivazione deve vertere sui presupposti della confisca facoltativa indicando le
ragioni che ne giustificano l’applicazione (Cass., Sez. 6^, 21 febbraio 2007 n.
10531, ric. Baffoè; Sez. 6^, 21 febbraio 2007 n. 10540, ric. Riva; Sez. 4^, 19 ottobre
2004 n. 48172, ric. Fallacara), in ragione della particolare e diretta correlazione tra
la cosa e il reato in base alla quale correlazione viene espresso il giudizio di
pericolosità derivante dal mantenimento della cosa stessa nella disponibilità del
condannato. Giudizio, che può essere formulato anche in rapporto alle
caratteristiche della personalità del condannato e alle modalità di commissione del
fatto (Cass. Sez. 4^, 5 aprile 2005 n. 21703,ric.Moukhtar).La motivazione deve
prospettare la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima
deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera
occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che disveli la probabilità del
ripetersi di un’attività illecita (Cass., Sez. 6^, 7 luglio 2003 n. 34088, ric.
Lomartire).
Nel caso in esame il giudice di merito ha scrupolosamente osservato iiYjrincipio di
bz.23.1
~> avendo accertato,in punto di fatto ,che tra l’auto e la rapina vi era
stata una specifica e coessenziale relazione, perché l’elemento della
violenza,essenziale al configurarsi della rapina, aveva assunto la forma del
trascinamento della donna, modalità resa possibile solo dall’insano , eccentrico e
voluto utilizzo della vettura e che tale relazione, funzionale al delitto, non poteva

2.2 Anche il motivo relativo alla confisca è manifestamente infondato.

4

ritenersi occasionale avendo formato oggetto di specifica predisposizione
organizzativa dell’illecito dq.parte dei due imputati. Né sono stati dal ricorrente

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elementi che, in previsione prospettica , escludano la palese reiterabilità
dell’illecito, rendendo il motivo di ricorso del tutto generico ed inammissibile..
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in
1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 ,ciascuno, in favore della
Cassa delle Ammende.
Così de iso Roma, camera di consiglio del 13 agosto 2015
Il Cons
M.

ore

Il Presidente
G. Zecca

favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro

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