Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36501 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36501 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDREA GIACOMO N. IL 25/07/1966 parte offesa nel
procedimento
c/
BRANCATO LUIGI N. IL 14/12/1959
avverso il decreto n. 80/2011 GIP TRIBUNALE di GELA, del
13/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 61 s‘
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Udit i difensor Avv.;

r :44-/i/14-1144-, ‘J

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14,-2 .1-0

Data Udienza: 01/07/2014

Cc 5 D’Andrea p.o.

Motivi della decisione

Il Gip del Tribunale di Gela ha disposto l’archiviazione degli atti del
procedimento contro Brancato Luigi in ordine al reato di cui all’articolo 590 cod. pen.
con un provvedimento de plano,

avendo dichiarato inammissibile l’opposizione

presentata dalla persona offesa.

nel merito la rilevanza delle indagini richieste, senza l’instaurazione del
contraddittorio. L’infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non può essere
utilizzata per dichiarare incongruamente l’inammissibilità dell’opposizione.

Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato espone che sono state
tenute ben tre udienze e che il pubblico ministero ha esperito per tre volte consulenze
tecniche finalizzate all’accertamento della dinamica del sinistro. Da tali acquisizioni
emerge che nessun addebito può essere mosso all’indagato a seguito della completa
ricostruzione degli accadimenti. La vicenda processuale è stata concretamente
accertata, e ulteriori supplementi istruttori sollecitati dall’opponente sarebbero
superflui ed irrilevanti.

Tale apprezzamento è immune da censure. Il decreto impugnato giunge
all’esito di ripetute investigazioni ed esprime un apprezzamento sui fatti nel loro
complesso, all’evidente fine di lumeggiare le ragioni che rendono del tutto superflui,
inutili ulteriori approfondimenti. In questa decisiva prospettiva l’atto appare immune
da censure.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la
condanna al pagamento delle spese processuali.

Pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 1 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)

IL,PRESIDE TE
sa BIANC

Ricorre per cassazione la persona offesa. Si lamenta che il giudice ha valutato

DI CASSAZIONE
CORTE SI TikFAA.
W .:.3e?..;,on-:. Penale

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I DEPOSUAVO IN CANCELLERIA.

1 SEI. 2014

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