Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36500 del 13/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 36500 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Greco Michele, nato il 21.03.1947
avverso la sentenza n.3379/2010 del Tribunale di Brindisi del 20.11.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gabriele Mazzotta , che ha concluso per annullamento con rinvio per la
verifica di applicazione dell’art.131 bis cod.pen.

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Data Udienza: 13/08/2015

MOTIVI della DECISIONE

1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha condannato Greco Michele
alla pena di € 400,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 15 lett.c e 24
legge n. 965 del 1965 perché, quale titolare del ristorante pizzeria
“Miramare”, sito in Carovigno, località Torre Santa Sabina, via della
novellame (nella specie merluzzo, triglia e zanchetta), senza la preventiva
autorizzazione ministeriale.In Carovigno, località Torre Santa Sabina il
27.8.2010, propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, avvocato
Nicola Scognamillo che, chiedendo l’annullamento della sentenza, deduce:
a) La violazione del diritto di difesa, con riferimento agli artt. 461, co. 3,
cod.proc.pen. e 162 bis cod.pen., dell’ordinanza predibattimentale del
13.05.2014, per il mancato accoglimento dell’opposizione al decreto penale a
causa dell’illegittimità della pena e conseguente pretermissione della facoltà
di accedere ai riti alternativi;
b) La violazione dell’art. 606 cod.proc.pen. co 1 lett. d), e) e b) , mancando
agli atti la prova che il pescato sequestrato avesse le caratteristiche del
novellame e che comunque fosse stata violata la normativa relativa alle
dimensioni minime dei prodotti ittici;
c)- La violazione dell’art. 606 cod.proc.pen. co l lett. d), e) e b) risultando da
altri atti del processo , quali le testimonianze di Lotti Giuseppe e Vitale
Massimo , l’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
d)L’omessa motivazione o motivazione apparente in relazione al
trattamento sanzionatorio ex art. 606, lett. e), c.p.p.
1.1 Con i motivi nuovi , ritualmente depositati , il ricorrente ha chiesto
l’applicazione della causa di non punibilità dell’art.131 bis cod.pen.
2.11 ricorso non è fondato.
2.1 Il Tribunale ha correttamente motivato sulle conseguenze della scelta di
opporsi al decreto penale di condanna, quale prodromo indefettibile al
giudizio nelle forme ordinarie, in mancanza della specifica richiesta di riti
alternativi, che doveva essere manifestata secondo quanto puntualmente
indicato nelle avvertenze inserite al punto 2 del provvedimento opposto.
2.2 La doglianza relativa all’assenza di prova in ordine alle caratteristiche

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Torre, n. 3, deteneva nel vano frigo del predetto ristorante. Kg. 1,7 di

morfologiche del pesce oggetto di sequestro è censura di merito, posto che
con motivazione puntuale e coerente il Tribunale ha ravvisato l’adeguatezza
di tale prova nel contenuto della notizia di reato e nella documentazione
fotografica allegata.
2.3 Infondata è anche la censura di travisamento della prova dichiarativa,
che , in realtà, si sostanzia nella pretesa di conferire a detta prova una
diversa valutazione, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Il

non scusabile ignoranza della normativa specifica relativa al settore
merceologico nel quale opera il ricorrente , valutazione che prescinde dalle
dichiarazioni rese dai testi, che si sono limitati ad affermare l’assenza del
Greco nel momento in cui era stato consegnato il pescato incriminato e
rivenuto ben stipato nei frigoriferi del ristorante..
2.4 Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è del tutto aspecifico
limitandosi,in buona sostanza, a dolersi dell’esercizio del potere discrezionale
che spetta al giudice di merito nella scelta della dosimetria della pena, scelta
non censurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione
congrua, come nel caso in esame.
2.5 Quanto alla richiesta di applicare la nuova causa di non punibilità per
la particolare tenuità del fatto, introdotta nell’ordinamento penale con il
D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015 , e pertanto in epoca successiva alla
sentenza qui impugnata, questo Collegio , in ordine alla rilevanza della
nuova disciplina nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della novella, condivide le decisioni n. 15449 del 2015 rv 263308; n.22381
del 2015 rv 263496; n.21474 del 2015 rv 263693 ed i principi in esse già
concordemente espressi secondo i quali, in assenza di una normativa
transitoria, l’ esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto,
di cui all’art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale per gli indubbi
benefici che ne conseguono per il condannato , è applicabile anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo
2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la
Suprema Corte può rilevare di ufficio, ex art. 609, comma secondo, cod.
proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità della nuova
disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla
motivazione della decisione impugnata ,dovendo, di conseguenza,

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Tribunale,infatti, ha basato la pronuncia di responsabilità del Greco sulla

annullare , con rinvio al giudice di merito, la sentenza in caso di
valutazione positiva e rigettare il ricorso ,ove non ricorrano le condizioni
per l’applicabilità dell’istituto. Ferma restando la preclusione a valutare la
causa di non punibilità nell’ipotesi di ricorso manifestamente infondato, in
ragione del mancato instaurarsi di un valido rapporto di impugnazione.
2.6 Pertanto la Corte di legittimità dovrà,nella sua valutazione , procedere
dalla verifica dell’astratta applicabilità dell’istituto, avendo riguardo ai limiti

comma, per poi passare alla verifica della particolare tenuità dell’offesa e
della non abitualità del reato : per questi aspetti della valutazione sarà
necessario fare riferimento a quanto emerso nel giudizio di merito , tenendo
conto, in modo particolare, dell’eventuale presenza, nella motivazione del
provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente
escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione III, 8 aprile 2015, n. 15449,
M azzarotto) .
2.7Nel caso in esame la valutazione affidata a questa Corte non può che
essere negativa perché, seppure il reato rientra, per i parametri della pena,
nei limiti edittali, non altrettanto può dirsi per l’offesa al bene che la norma
tutelare. Non è ,infatti, esiguo il pericolo derivato alla salvaguardia della
fauna marina dalla pratica di una pesca depauperativa perché irrispettosa
delle norme tese ad assicurare il naturale riequilibro del ripopolamento del
nostro mare, che il giudice del merito in alcun modo ha valutato di
modesta entità , mancando ogni riferimento in tal senso nel provvedimento
in esame e rilevando in senso negativo, invece, la quantità di pescato, ed i
parametri non contenuti nel minimo della pena inflitta.
3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato: al
rigetto consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
process ali.
Così dec

, il 13 agosto 2015

edittali di pena del reato ed alle specifiche esclusioni previste dal secondo

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