Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 365 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 365 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAROUILE BRAHIM N. IL 12/08/1976
avverso la sentenza n. 1601/2014 TRIBUNALE di MODENA, del
22/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Zarouile Brahim ricorre avverso la sentenza 22.9.14, emessa dal Tribunale di Modena ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
esercizio commerciale, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi otto di reclusione
ed €150,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

la condotta arrestata prima del compimento dell’azione esecutiva, .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento al contenuto e alla confessione resa dall’imputato, il quale ha ammesso
di aver partecipato al fatto in ausilio dell’amico Assad e di essere fuggito su intimazione del
medesimo (quindi, non spontaneamente).
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015

DEPC)SI Titierix
IN CANCELLERIA

comma 1, lett. b) c.p.p. per mancata qualificazione del fatto come violazione di domicilio, essendosi

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