Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 365 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 365 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NIGRO MARCO N. IL 24/07/1971
avverso l’ordinanza n. 599/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
01/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigli e Dott. LUISA BIAN, I;r_t
e
lette/sentite le conclusioni del PG 1Ìoth

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Udit i difensor Avv.
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Data Udienza: 14/11/2013

33257/2013
1.De Nigro Marco propone ricorso per la cassazione dell’ordinanza emessa dal
Tribunale della libertà di Bologna in data 1.6.2013 che ha rigettato la richiesta
di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari o la
presentazione alla polizia giudiziaria. Deduce inosservanza ed erronea
applicazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all’apprezzamento
del quadro indiziario costituito dalle telefonate sulla cui base si è ritenuto che il
De Nigro abbia partecipato al furto; con un secondo motivo lamenta la
violazione degli artt. 274 e 275 cpp in relazione alla proporzionalità della
misura in atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di una attenta e puntuale ricostruzione dei
movimenti dell’attuale ricorrente e dei suoi complici nella notte in cui è
avvenuto il furto e delle conversazioni intercorse tra gli stessi, che il De Nigro
avesse collaborato attivamente con gli altri e che anzi fosse stato proprio lui a
commettere il furto in primo persona utilizzando una apposita chiavetta. Il
ricorrente non contesta tale ricostruzione ma si limita a sostenere che il
Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che il
De Nigro era stato visto alla guida di un’auto Peugeot di uno dei complici e non
dell’auto rubata. Osserva il Collegio che tale circostanza è puntualmente
riferita nell’ordinanza in esame che però ha ritenuto ugualmente sussistente il
grave quadro indiziario nei confronti del De Nigro sulla base della complessiva
ricostruzione della vicenda.
Il ricorso, che tale ricostruzione contesta con argomenti generici e privi di
effettivo spessore, si appalesa sul punto inammissibile per difetto di specificità.
Quanto alle esigenze cautelari, il motivo è infondato atteso che il Tribunale ha
approfonditamente motivato la sussistenza di una concreta pericolosità sociale
dell’attuale ricorrente che ha precedenti penali e giudiziari per reati contro il
patrimonio e che ha svolto un ruolo importante nel furto in questione,
ritenendo che anche la richiesta di arresti domiciliari indirizzati a svolgere la
attività di ambulante non potesse essere accolta dal momento che da tale
attività, secondo le informazioni della p.g., non risultava aver tratto alcun
reddito negli anni 2011 e 2012; da tali elementi il Tribunale ha tratto il
convincimento che unica misura idonea a contenere la spinta criminosa del De
Nigro fosse la custodia in carcere , valutazione che si appalesa non
illogicamente fondata e adeguatamente motivata.

3.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

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RITENUTO IN FATTO

Rigetta il ri r o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali .i bisp.tone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a
cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente
perché provveda a quanto stabilito nell’art. 94 comma 1 bis disp. att. al cod.
proc. pen.

Così deciso il 14.11.2013.

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