Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36498 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36498 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBOLIN MARCO N. IL 29/04/1974
avverso la sentenza n. 4817/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUS PP GRASSO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 03/07/2015

FATTO E DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Padova con sentenza dell’11/11/2014, all’esito di
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti
Zambolin Marco, imputato di violazione dell’art. 589, comma 2, cod. pen., la
pena concordata dalle parti medesime, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di dieci mesi.

2. Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione prospettando

Assume il ricorrente che all’udienza dell’8/10/2014 il procuratore speciale avv.
Alberto Cappellari era stato sostituito >

dall’avv. Martino Spimpolo.

All’udienza dell’11/11/2014, soggiunge il ricorrente,

«l’avv. Alberto Cappe//ari

unico difensore e procuratore speciale del sottoscritto, il quale in questa sede
dichiara di non avergli mai conferito procura speciale, non solo non compariva
ma non giustificava la sua assenza inficiando la possibilità di difesa dello
scrivente>>.
Inoltre, conclude, lo Zambolin, non era stato giammai prestato il consenso a
riguardo della sanzione della sospensione della patente di guida.

3. Il motivo è grossolanamente destituito di giuridico fondamento, irrituale e
sommamente generico, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Richiamandosi la ferma giurisprudenza di questa Corte, devesi affermare che
l’accordo raggiunto tra le parti e recepito dal giudice nella conseguente sentenza,
ex art.444 c.p.p., preclude alle parti stesse, nonché al PG, la proposizione, nella
successiva sede dell’impugnazione, di eccezioni o censure attinenti al merito
delle valutazioni, sottese al consenso prestato dalle parti medesime
(giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 4 Sent. n. 20165 del
29/04/04, rv 228567; Cass. Sez. 4 Sent. n. 3946 del 30/03/98, rv 210639;
Cass. Sez. 1 Sent. n. 6898 del 24/01/97, rv 206642; Cass. Sez. 4 Sent. n. 8060
del 20/08/96, rv 205835; Sez. III, 3/5/2011, n. 23804).
Condivisibilmente si è, di recente (Cass., Sez. IV, n. 27733 del 18/11/2011;
nello stesso senso, Cass., Sez. Fer., n. 32078 del 12/8/2010) chiarito che nel
procedimento di applicazione della pena su richiesta (art. 444 e ss. c.p.p.), le
parti (anche quella pubblica) non possono prospettare con il ricorso per
cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggíamento, in
particolare afferenti le prove risultanti dagli atti del procedimento nonché la
qualificazione giuridica del fatto risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa

unitaria censura con la quale denunzia violazione di legge sotto duplice profilo.

come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. Ne
consegue che, una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l’accordo, sul
quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, le parti
(anche quella pubblica) non possono più prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento all’applicazione delle circostanze e alla entità della pena,
che non sia illegale. Né tale doglianza può essere formulata prospettando il
difetto di motivazione, in quanto, con l’accordo intervenuto tra loro, le parti
hanno implicitamente esonerato il giudice dell’obbligo di rendere conto (almeno
inter partes) dei punti non controversi della decisione, non potendosi pretendere

proprio.
Peraltro, è bene soggiungere, al di là del significato largamente criptico, generico
ed incompiuto del ricorso, dalla sentenza consta che l’imputato, presente
all’udienza dell’8/10/2014, aveva personalmente richiesto e concordato il
patteggiamento, ovviamente sempre assistito dal proprio difensore. Con la
conseguenza che non è dato cogliere in che consista la doglianza.
Quanto, poi, alla sospensione della patente di guida basti osservare che come
noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantificazione delle
sanzioni amministrative previste dalla legge (oltreché, peraltro, di quelle
accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto integralmente al giudice
(cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114;
21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).

4. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché a quello della sanzione pecuniaria stimata equa, di cui in
dispositivo, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 3/7/2015
Il lonsi.

re esten ore

Il Pres dente

l’esposizione dei motivi di un convincimento che le parti stesse hanno già fatto

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