Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36494 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36494 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVITTI PIERO N. IL 02/12/1986
avverso l’ordinanza n. 84/2015 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
rtillì
/sentite le conclusioni del PG Dott. /(1-44

e 7-e.

Udit i difensor A

Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in tatto,
1. Ricorre per cassazione Salvitti
gl_1
41 suo difensore di fiducia, avverso
l’ordinanza in data 30.3.2015 del Tribunale di L’Aquila, alto ex art. 310 c.p.p., con cui
veniva rigettato l’appello interposto nell’interesse del predetto avverso le
provvedimento in data 24.2.2015 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Chieti aveva a
sua volta rigettato l’istanza dell’indagato tesa ad ottenere la revoca della misura
cautelare in atto (obbligo di dimora con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle

2. Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta
persistenza delle esigenze cautelari nonostante il decorso del tempo dai fatti (cinque
mesi circa) che richiedeva, come evidenziato da questa S.C., una specifica
motivazione ai sensi dell’art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p..
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. Non può disconoscersi come il ricorrente abbia sostanzialmente disatteso le
congrue e puntuali argomentazioni addotte dal Tribunale in sede di appello a fronte
delle

medesime

doglianze

prospettate

in

quella

sede,

riproponendole

pedissequamente.
Se, come riconosce lo stesso ricorrente, in tema di misure cautelari personali,
l’insussistenza (o meno) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è
rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di
legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato, spettando alla Corte di legittimità solo il compito di
verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione
degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, è chiaro come le doglianze
oggi prospettate non rientrino affatto tra quelle anzidette.
Del resto, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle
esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione
della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare
ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della
situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (da ultimo, Cass. pen. Sez.
V, n. 16425 del 2.2.2010, Rv. 246868). E nel caso di specie il tribunale ha rilevato
che il pericolo di reiterazione, anche tenuto conto della confessata abitualità di
assunzione di stupefacenti, non possa ritenersi perento ed ha esaustivamente
valutato l’adeguatezza della misura applicata.

2

7,30) per il reato di spaccio di stupefacenti.

5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23.6.2015

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