Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36493 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36493 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL SAYED ALY AIMEN N. IL 23/11/1995
avverso l’ordinanza n. 604/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
jr-;) ,t(
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7$4j. g

cée_t_

rid

1

-G(~a_

Uditi difensor

-te

Data Udienza: 23/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore

di fiducia di Al Sayed Aimen

avverso

l’ordinanza emessa in data 6.3.2015 dal Tribunale del riesame di Roma che
confermava l’ordinanza in data 6.2.2015 del G.i.p. del Tribunale di Roma, applicativa
della misura in carcere al predetto Al Sayed per i reati di cui agli artt. 74 dPR 309/90
(capo 1); 81 e 73 commi 1 e 1 bis dPR 309/1990 (capo 14); 81, 110 e 629 commi 1 e

commessi tra il 28.10.2013 e il 6.2.2014).
2. Deduce:
2.1. L’erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p., in relazione
all’elemento del tempo trascorso dalla commissione del reato e vizio motivazionale sul
punto, assumendo che non si era tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione
del reato sia in occasione dell’applicazione della misura sia in sede di riesame: in
particolare il reato associativo era stato contestato sino al gennaio 2014 (cioè un anno
prima dell’emissione dell’ordinanza custodiale), ma anche per le altre imputazioni
valeva la medesima doglianza;
2.2. il vizio motivazionale in relazione a plurime deduzioni difensive di per sé rilevanti
anche ai fini della valutazione di adeguatezza di misure gradate;
2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’omessa indicazione
o con apparente motivazione nel provvedimento genetico, di esigenze cautelari
specifiche specie con riferimento al capo 30) della rubrica con la conseguente
preclusione del potere integrativo del Tribunale del riesame. Ci si duole, altresì,
dell’omessa motivazione circa la ritenuta inidoneità di altre misure cautelari.
Considerato in diritto
3.11 ricorso è infondato e va respinto.
4. In tema di misure cautelari personali, l’insussistenza (o meno) dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce

2 in relazione all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p. ai danni di Francesca Marasco (capo 30)

nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di
legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur
formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella prospettazione di
una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Da ciò
derivando che, ove venga denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di
motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare

2

,i(

o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie.
Insomma, il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del
provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere
di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende

caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze
cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel
compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della
misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. pen. Sez. I, 20.2.1998,
n. 1083, Rv. 210019; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, Rv.206104, ancora, Sez. I,
12.12.2007, Prisco; Sez. II, 17.9.2008, Fabbretti ed altri).
E nel caso di specie (con particolare riguardo a quello di estorsione sub 30,4a1
momento che in ordine agli altri reati già in sede di riesame non vi è stata
contestazione sotto il profilo indiziario) è stata con congrua motivazione rilevata la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e alla scelta della
misura (v. pag. 6, laddove si spiega la ragione della inadeguatezza di altra minore
misura).
Inoltre, quanto all’attualità delle esigenze cautelari con specifico riferimento al reato
associativo, giova rammentare che in tema di misure coercitive disposte per il reato
associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle
esigenze cautelari deve essere desunta -rispetto a condotte esecutive risalenti nel
tempo- da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale
fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine, e non postula
necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del
vincolo associativo tipiche del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., risultando quindi
inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale
stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o
lo scioglimento del gruppo (v. Corte cost., sent. n. 231 del 2011). (Cass. pen. Sez.
VI, n. 52404 del 26.11.2014, Rv. 261670).
Peraltro, le censure sono di puro fatto, laddove tendono a sovrapporre una diversa
valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta, con congrua
motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, improponibili nel giudizio di legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di

3

indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonché ogni valutazione sulle

legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone).
Inoltre si deve evidenziare che (Cass. pen. Sez. IV, 24.10.2005, n. 1149, Rv. 233187)
nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo

dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e
ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette. Ne consegue che la ulteriori
doglianze di cui alle censure sub 2.2 e 2.3., devono ritenersi essere state
implicitamente disattese dal Tribunale del riesame.
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito
nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
Direttore dell’istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito
nell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, il 23.6.2015

logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA