Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36491 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36491 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALITTI SIMONE N. IL 07/06/1985
avverso l’ordinanza n. 2736/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VELLETRI, del 25/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Data Udienza: 23/06/2015

2
Ritenuto in fatto
1. Ricorre il difensore Pasqualitti Simone (sottoposto a custodia cautelare per il delitto
di cui all’art. 73 dPR 309/1990) avverso il provvedimento emesso dal Gup del
Tribunale di Velletri nel corso dell’udienza preliminare del 25.11.2014 con cui era stata
rigettata l’eccezione difensiva di rilevare l’avvenuta violazione dei diritti della difesa
poiché il P.M. aveva impedito alla difesa, dopo la fissazione dell’udienza preliminare, di
accedere a tutti gli atti di indagine espletati (con specifico riferimento ai supporti

aveva chiesto copia), omettendo di ordinare al P.M. di consentire alla difesa di
accedere alle intercettazioni telefoniche captate e chiederne copia su supporto
magnetico, delle quali il P.M. non aveva disposto la trasmissione al G.u.p. per
l’udienza preliminare.
2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale, poiché il G.u.p. aveva
preteso che avrebbe dovuto essere attivata la procedura di cui all’art. 268 c. 6 e ss.
c.p.p. ovvero richiesta un’udienza stralcio nel contraddittorio delle parti, senza tener
conto che tale stralcio avrebbe potuto essere disposta d’ufficio dal giudice e ritenuto
che la sentenza n. 336/2008 della Corte Cost. avesse ampliato le facoltà difensive in
relazione alle intercettazioni solo nella fase sub cautelare e respinto la lamentata
violazione del diritto di difesa in dipendenza del diniego di estrazione di copia del
supporto magnetico contenente le conversazioni telefoniche (RIT 363/12) e
conseguente disparità tra accusa e difesa.
E’ stata depositata una memoria ad opera del Procuratore della repubblica presso il
Tribunale di Velletri.
3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
5. E’ vero che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o
comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei file audio, dopo il deposito effettuato
ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., non è suscettibile di
limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale
diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall’art.
178, lett. c), cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VI, n. 41362 del 11.7.2013, Rv.
257804): nel caso di specie, però, non solo il G.u.p. non aveva a disposizione il
supporto magnetico perché non trasmesso dal P.M., ma si è espresso sulla dedotta
eccezione con un’ordinanza la cui emissione rientrava nei suoi normali poteri in sede di
risoluzione delle eccezioni ed istanze delle parti per giunta nel corso dell’udienza
preliminare, come tale non impugnabile.

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magnetici contenenti le conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate di cui

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Infatti, non sono autonomamente impugnabili ne’ il decreto con cui il giudice
dell’udienza preliminare dispone il giudizio a chiusura delle indagini preliminari ne’ atti
o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell’udienza preliminare. E ciò vale
anche se si deduce una nullità assoluta ed insanabile in quanto la deducibilità in ogni
stato e grado del procedimento concerne il momento della sua rilevabilità e non il
mezzo attraverso il quale la nullità stessa va denunciata (Cass. pen. Sez. I, n. 3319
del 31.5.1995, Rv. 202134; Sez. VI, Ord. n. 1230 del 8.4.1999, Rv. 213477).

consenta la ricorribilità in cassazione.
Invero, l’abnormità può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale,
conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti
che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura
funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è
emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare
una stasi irreversibile del processo (Cass. pen., Sez. Un., 26.1.2000 n. 26, ric.
Magnani; Sez. III, 24.11.2000 n. 3769, ric. P.M. Milano in proc. Dahmi Ornar;
Cass., Sez. VI, 17.12.2002 n. 14384/03, ric. Ceraso e altri;
Sez. VI, 9.1.2003 n. 22533, ric. P.M. in proc. Pescatori). In entrambe le ipotesi
l’efficienza del processo non può essere ripristinata senza l’immediata rimozione del
provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione ex art.
569 c.p.p..
Ma nel caso che ci occupa il provvedimento impugnato non può essere affatto
qualificato come atto abnorme sia perchè il disposto rigetto non implicava alcuno stallo
del procedimento sia perché l’ordinanza impugnata non esorbitava dai poteri del
Giudice: esso, pertanto, pertanto, non è suscettibile di impugnazione in sede di
legittimità.
6. Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che,
alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23.6.2015

Del resto, l’ordinanza impugnata non presenta alcun profilo di abnormità che ne

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