Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36490 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36490 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUALANDRIS GUIDO N. IL 20/08/1959
avverso la sentenza n. 676/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del D
Ve±,tqL0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Lc162/6(g

Data Udienza: 18/07/2014

26246/2013
RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione il difensore del Gualandris deducendo il vizio di cui
all’art. 606 lett. b cod.proc.pen. in quanto non sono state concesse le
attenuanti di cui all’art. 62, nn.4 e 6 cod.pen. adducendo a motivazione
l’impossibilità di applicare dette attenuanti alla presente fattispecie, non
trattandosi di un reato contro il patrimonio. Sostiene il ricorrente che
l’affermazione è errata in quanto la giurisprudenza riconosce che l’attenuante
del risarcimento del danno è applicabile a tutti i reati che comunque possono
recare un danno patrimoniale e nella specie al ricorrente è stata contestata
l’aggravante di aver cagionato un incidente, da cui è derivato un danno di
minima entità, interamente riparato dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è almeno in parte fondato.
E’ pacifico che non può trovare applicazione al reato in esame, di natura
contravvenzionale, la attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. che secondo il
chiaro dettato normativo si applica “ai delitti contro il patrimonio o che
comunque offendono il patrimonio”, con esclusione dunque delle
contravvenzioni.
Di recente questa Corte (sez. IV 28.1.2014 n.9323 Rv. 258188), con una
argomentata sentenza alla cui motivazione interamente si rimanda, ha
ritenuto invece applicabile l’altra attenuante di cui si discute, quella del 62 n.6
cod.pen. affermando che la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n.
6 prima ipotesi (l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno,
mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di
guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame
l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare
esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente
riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o
restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato.
2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte
di appello di Brescia per nuovo esame sul punto limitatamente alla attenuante
di cui all’art. 62 n.6 cod.pen. Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. deve essere
dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di
responsabilità per il reato ascritto.

P.Q.M.

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la condanna di
Gualandris Guido per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. B e co. 2 bis codice
della strada .

Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla attenuante di cui
all’art. 62 n.6 cod.pen.

Così deciso il 18.7.2014.

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