Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36490 del 11/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36490 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL FAKAKI ABDELILAH N. IL 01/07/1984
avverso l’ordinanza n. 877/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
/sentite le conclusioni del PG Dott. O
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Data Udienza: 11/06/2015
Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione, personalmente,
El Fakaki Abdelilah avverso l’ordinanza
emessa in data 15.7.2013 dep. il 16.7.2013 dal Tribunale del riesame di Bologna con
cui veniva respinto il riesame proposto dal predetto avverso l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere del 22.6.2013 spiccata dal G.i.p. per il delitto di cui agli artt. 110
c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 (trasporto e detenzione di kg. 7,864 di hashish).
2. Deduce:
territoriale, assumendo la competenza del Tribunale di Perugia (che se ne era
spogliato);
– la contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 350 c.p.p essendo stata
ritenuta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato Ludovico Ennidio.
3. Da accertamenti effettuati in data odierna dalla Cancelleria di questa Corte presso il
D.A.P. (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), risulta che il ricorrente è
stato scarcerato e rimesso in libertà fin dal 24.2.2014.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
4. A parte l’aspecificità delle censure che ripropongono pedissequamente le medesime
doglianze rappresentate dinanzi al Tribunale del riesame che le ha disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile (Cass.
pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109), si deve preliminarmente rilevare che la
sopravvenuta liberazione del ricorrente, non accompagnata da una sua specifica
manifestazione d’interesse a coltivare l’impugnazione in riferimento ad una futura
utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della
riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 25198 del 10.5.2013,
Rv. 256046), comporta la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente ai sensi
dell’art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p..
5. Consegue l’inammissibilità del ricorso. Non si ritiene di applicare la condanna alle
spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, attese le sopra
evidenziate ragioni dell’inammissibilità in dipendenza della sopravvenuta liberazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 11.6.2015
– il vizio motivazionale in relazione al rigetto dell’eccezione d’incompetenza