Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36489 del 20/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36489 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC MAICO N. IL 01/08/1988
avverso la sentenza n. 788/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 20/06/2013
R. G. 50046 / 2012
La sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe ha confermato
in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Padova, che all’esito di giudizio
abbreviato ha dichiarato Maico Hudorovic colpevole dei reati di concorso in resistenza
plurima e di guida senza patente. La Corte territoriale ha dichiarato estinto per
prescrizione il reato contravvenzionale, riducendo per l’effetto la pena inflitta al
prevenuto per i fatti di resistenza a dieci mesi di reclusione.
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego
delle circostanze attenuanti generiche, di cui l’imputato è stato ritenuto immeritevole
senza che si sia considerato l’effettivo disvalore del suo contegno illecito e la sua
personalità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure sono
indeducibili e palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello
del trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito e che è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto -come deve
constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza di appello- da esauriente e logica
motivazione (la sentenza di appello chiarisce ampiamente le ragioni considerate
ostative al riconoscimento delle attenuanti innominate in favore dell’appellante, gravato
da numerosi precedenti penali che gli sono valsi la contestazione della recidiva
qualificata ex art. 99 co. 4 c.p.p.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 giugno 2013
Motivi della decisione