Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36488 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36488 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOZORIZ VITALII N. IL 18/11/1976
avverso l’ordinanza n. 116/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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conclusioni del PG Dott. tf

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Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Vitalii Kororiz avverso l’ordinanza in data
3.11.2014 dep. il 10.11.2014 dalla Corte di appello di Milano con la quale veniva rigettata
la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione in carcere subita dal predetto dal
6.12.2012 al 21.3.2013 per effetto di ordinanza di custodia cautelare del G.i.p. del
Tribunale di Varese per il reato di tentato omicidio aggravato cui seguiva l’assoluzione in
sede di giudizio penale.

3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, ritenendone la tardività.
Analoghe conclusioni rassegnava il Ministero dell’Economia e delle Finanze costituitosi con
memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Non ricorre la rappresentata tardività attesa la presentazione del ricorso a mezzo
raccomandata spedita il 19.12.2014 (art. 583 c.p.p.) a fronte della notifica dell’ordinanza
avvenuta in data 11.12.2014 e, quindi, nel pieno rispetto dei 15 giorni prescritti dall’art.
585 comma 1 lett. a) c.p.p..
6. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito deve valutare se chi
l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve
apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con
particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica
negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento
conseguito motivazione, che se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere
supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della
libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia
avuto dell’attività d’indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale
condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato,
ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua
configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad
effetto” (Cass. pen. Sez. Un. n. 34559 del 26.6.2002, Rv. 222263).
Come rilevato dalla Corte territoriale, con congrua e puntuale motivazione, la ricostruzione
dei fatti operata dall’ordinanza impugnata denota un comportamento gravemente colposo
tenuto dall’istante. Costui infatti, senza alcuna apparente ragione, aveva telefonato a
Ndiaye per fissare un appuntamento fuori dell’orario di lavoro, su richiesta del Cuccu, che
avrebbe potuto effettuare la telefonata personalmente o comunque contattare direttamente
Ndiaye, dal momento che lavoravano presso la stessa impresa.

2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 314 c.p.p..

In questa situazione, già di per sé equivoca, il Vitalii non si preoccupò di informarsi
sull’oggetto dell’incontro e non si limitò ad effettuare solo la telefonata ma persino utilizzò
abusivamente il furgoncino della ditta per presentarsi all’appuntamento in questione, per il
quale la sua presenza non era necessaria, non avendo dichiarato un particolare
interesse all’incontro.
Nemmeno si era preoccupato di chiarire col Cuccu le ragioni per le quali quest’ultimo gli
aveva detto all’improvviso di andarsene via.

contribuendo all’emissione del provvedimento restrittivo a suo carico, invitando Ndiaye
all’incontro ove questi sarebbe stato ferito, presentandosi sul posto senza un interesse
personale all’appuntamento, giungendo con un veicolo della ditta utilizzato senza titolo e
infine allontanandosi subito dopo il ferimento della vittima ad opera del Cuccu.
Le argomentazioni contenute nel ricorso non appaiono idonee ad intaccare la
correttezza e la congruità del percorso motivazionale della Corte territoriale, non
potendosi ravvisare nell’ordinanza impugnata, coerente rispetto alle circostanze
emerse ed in linea con i principi affermati dalla Corte di legittimità, quei vizi
denunciati nel ricorso, dal momento che in questa sede il sindacato è limitato alla
correttezza del procedimento logico-giuridico attraverso cui il giudice di merito è
pervenuto alla decisione, laddove resta di esclusiva pertinenza di quest’ultimo -che
ha l’obbligo di fornire congrua e corretta motivazione suscettibile del predetto
sindacato della Corte di Cassazione-

la valutazione delle circostanze di fatto

idonee ad integrare o escludere la colpa grave (Cass. pen. Sez. IV, n. 1603 del
21.6.1996, Rv. 205716; Sez. Un., n. 34559 del 26.6.2002 Rv. 222263; Sez. IV, n.
21896 del 11.4.2012, Rv. 253325).
7. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le spese di questo giudizio tra le parti private vanno compensate per intero,
atteso l’erroneo contenuto della memoria difensiva che ha meramente aderito alle
conclusioni formulate dal P.G..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.5.2015

Insomma, il ricorrente si mise volontariamente nella situazione di essere incriminato così

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