Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36487 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36487 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARCONE LORENZO N. IL 27/01/1983
avverso la sentenza n. 2588/2012 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
17/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/spafite le conclusioni del PG Dott. ? ot4Loduck, sza_fizto_egio
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Data Udienza: 28/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Marcone Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GUP presso il Tribunale di Pescara,
con la quale veniva applicata all’imputato la pena di due mesi di arresto e €
1.500,00 di ammenda, sostituita con la prestazione di attività lavorativa, per il
reato di cui all’art. 187, 1° codice della strada.
2. Deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.c. in relazione

confisca del mezzo, ancorché il medesimo fosse intestato ad altro soggetto
estraneo al reato, oltre a difetto di motivazione. Con il secondo motivo deduce
violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione in relazione alla
misura della sanzione della sospensione della patente di guida, rilevando che non
era dato comprendere in virtù di quale criterio logico-giuridico il giudice avesse
applicato la predetta pena accessoria discostandosi dal minimo previsto dalla
norma, nonostante l’incensuratezza dell’imputato e l’occasionalità del fatto.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta,
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è infondato.

2. In ordine al primo motivo, si evidenzia che la censura risulta priva di ogni
specificità, in violazione del combinato disposto ex artt. 581-591 C.P.P. Ed invero il
ricorrente per un verso non contesta l’utilizzo del mezzo da parte sua, per altro
verso non indica l’identità e la qualità del presunto cointestatario del veicolo.

3. Quanto al secondo motivo, l’infondatezza emerge ove si consideri che le
doglianze attinenti alla durata della sanzione accessoria non hanno alcuna rilevanza
in presenza di sanzione già determinata in misura corrispondente al minimo edittale
(un anno).

4. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

2

agli artt. 186 c. 2 lett. c) e 187 c. 8 cod. str., lamentandosi della disposta

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 28/4/2015

Il Con igliere relatore

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