Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36486 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36486 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO GIANLUCA N. IL 15/11/1983
avverso l’ordinanza n. 5/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 16/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/s2gite le conclusioni del PG Dott. 1,-1,2A j
U-CO Otf Oi(),A,0,14.(

Uditi difen Avv.;

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Ue-0/14-9

Data Udienza: 28/04/2015

Ritenuto in fatto

1.Grillo Gianluca propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente del
Tribunale di Roma (giudice designato) reiettiva del reclamo proposto contro il provvedimento
di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dallo stesso Tribunale in

2.La revoca del beneficio, confermata in sede di reclamo, era fondata sul rilievo che il Grillo
non aveva indicato il reddito percepito dalla propria convivente, non aveva specificato la
provenienza del reddito di circa 7.000,00 euro dichiarato, oltre che su elementi (quali i gravi e
reiterati precedenti per reati contro il patrimonio) dai quali era dato desumere che traesse da
attività illecite le fonti del proprio mantenimento.

3.Con il ricorso per cassazione il Grillo lamenta: 1) violazione di legge con riferimento all’art.

)

112 lett. d) T.U. 115/2002; 2) mancanza di motivazione con riferimento

1.’

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codice fiscle del

prevenuto; 3) mancanza di motivazione con riferimento all’illogica interpretazione da parte del
giudice di prime cure dell’ordinanza 386/98 Corte Costituzionale.

Considerato in diritto

1.Premesso che in subiecta materia è consentito il ricorso per cassazione esclusivamente per
vizi di violazione di legge ex art. 99 comma 4 D.P.R. n. 115/2002, va rilevato che la novella del
2005 ha introdotto un generale potere di revoca dell’atto di ammissione al patrocinio, sia
d’ufficio che su richiesta dell’amministrazione finanziaria, consentendo al giudice, in ogni
tempo, di verificare la genetica esistenza delle condizioni per la fruizione del patrocinio gratuito
(Sez. 4, Sentenza n. 20087 del 29/04/2010 Rv. 247546).
2.Alla luce dei rilievi svolti si evidenzia l’infondatezza del ricorso, con riferimento ai profili di
violazione di legge evidenziati, non potendo essere sindacati i vizi motivazionali (in ordine alla
valutazione degli elementi posti a fondamento della revoca del beneficio) ex art. 99 comma 4
D.P.R. n. 115/2002.

3.Ciò premesso, in ordine al decorso del termine di cui all’art. 112 TU 115/2002, si evidenzia
che si appalesa infondata la doglianza che pretende di ancorare il decorso del quinquennio di
cui alla lettera d) dell’art. 112 alla definizione delle singole fasi processuali. Ed invero,
correttamente la Corte ritiene che la “definizione del processo” di cui alla citata norma, in

L

composizione monocratica.

mancanza di specificazioni, coincida con il passaggio in giudicato dell’intero procedimento, così
come correttamente rileva che del passaggio in giudicato difetti in concreto la prova.

4. Il secondo motivo è altresì privo di fondamento, per quanto si è rilevato in premessa quanto
al vizio di motivazione e in difetto di decisività della circostanzat ;,(

u-gz

3 A&Ain.”

5.In ordine al terzo motivo, per i profili che, attenendo strettamente all’applicazione del
ragionamento presuntivo, esulano dall’ambito del vizio di motivazione, si evidenzia che

all’imputato dalle plurime condanne per reati contro il patrimonio sullo stesso gravanti, in
difetto di prova contraria (Cass. 21974/2010, Rv 247300).

6. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel procedimento
di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/4/2015
Il Consigliere relatore

Il Presidente

corretto appare il ragionamento della Corte che trae la sussistenza di proventi illeciti in capo

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