Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36485 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36485 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARTA ANTONIO N. IL 06/03/1971
avverso la sentenza n. 7387/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 20/06/2013

R.G. 50021 / 2012

L’imputato Antonio Quarta impugna per cassazione, mediante il difensore, la
sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce, con la quale -su sua richiesta, assentita dal
p.m.- gli è stata applicata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche ed
esclusa la contestata recidiva, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena
di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 12.400,00 di multa per i reati di illecita
detenzione per fini di vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di illecita
detenzione e cessione di un’arma comune da sparo (pistola).
Con il ricorso si deduce difetto di motivazione della sentenza con riferimento alla
omessa verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in suo favore
ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza degli
addotti motivi di censura, con cui non si indicano le ragioni in base alle quali, pur a fronte
di una richiesta di pena patteggiata formulata dallo stesso imputato e tale da elidere ogni
questione sulla colpevolezza, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza
liberatoria ovvero di difforme contenuto sanzionatorio, pur dopo aver rilevato la
congruità della misura della concordata pena e l’inesistenza di cause proscioglitive.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione
della natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 giugno 2013

Motivi della decisione

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