Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36485 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36485 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SISTO VITO N. IL 11/06/1990
avverso l’ordinanza n. 455/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
01/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lOté/sentite le conclusioni del PG Dott. FU(A/L o 6 0- 1_ t i
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Data Udienza: 10/03/2015

Sisto Vito, imputato ex art. 73 del d.p.r. n. 309/90, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza resa il 1° dicembre 2014 dal Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc.
pen., con la quale è stato confermato il provvedimento del locale Gup che aveva respinto la
richiesta di revoca della misura, ancora in atto, dell’obbligo di dimora.
Ha ritenuto il tribunale sussistente il pericolo di reiterazione, sia pure in termini
notevolmente ridimensionati rispetto all’originario provvedimento cautelare.
Deduce il ricorrente l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, laddove il
tribunale ha respinto la richiesta di revoca della predetta misura, avendo ritenuto la
sussistenza di esigenze di cautela, senza tuttavia individuare le condotte concrete, poste in
essere dall’imputato, tali da giustificare il permanere del pericolo di reiterazione.

Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha, invero, legittimamente ritenuto, nel rispetto della normativa di riferimento,
ancora attuale il pericolo di reiterazione del reato, alla luce dell’accertato inserimento del
Sisto in un contesto criminale, anche apparso apprezzabilmente organizzato, dedito allo
spaccio di sostanze stupefacenti; contesto dal quale non emerge che l’imputato si sia
sicuramente e definitivamente allontanato.
Di qui il rischio, concreto, seppur affievolito, di reiterazione e la conseguente necessità di
mantenere la misura attualmente in esecuzione.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10/3/2015.

Ritenuto in fatto.

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