Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36480 del 14/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36480 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
ALI’ MOHAMED

n. il 22.04.1967

avverso la sentenza n.1243/13 della Corte d’appello di Perugia del 15.11.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 14 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.ssa Marilia Di Nardo che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2015

RITENUTO IN FATTO

Alì Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe,
della Corte d’appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di condanna
emessa dal locale Tribunale in ordine a più delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90
(capi A e B) ed al delitto di concorso in tentativo di estorsione (capo C) lo ha
assolto da quest’ultimo reato, con la formula perché il fatto non sussiste, ed in
ordine agli altri capi, concessa l’attenuate di cui al V comma del richiamato art. 73
d.P.R. 309/90, con prevalenza sulla recidiva, ritenuta la continuazione ed applicata

€5.000,00 di multa.
In breve, in ordine al fatto contestato al capo A) della rubrica, si perveniva alla
dall’individuazione del ricorrente attraverso il riconoscimento fotografico effettuata
dalla allora minorenne Arcorace Manuela, che aveva riconosciuto nell’immagine del
ALI’ lo spacciatore da lei conosciuto con il nome di “Carlo”. Individuazione in
relazione alla quale non vi è alcuna contestazione avendo lo stesso imputato, nel
corso della sua audizione dopo l’arresto, ammesso di essere conosciuto con il come
“Carlo” e di conoscere Manuela Arcorace, pur negando di essere mai stato a Todi e
di avere mai conosciuto gli altri due ragazzi che si sarebbero accompagnati ad
essa.
A seguito di tale individuazione i Carabinieri si recavano a Perugia, nei pressi
di Porta Pesa, al fine di cercare lo spacciatore indicato dalla ragazza. Una volta
raggiunto l’odierno imputato, questi si rivolgeva al Maresciallo dei CC.. Pilia con
una frase dall’inequivoco significato – “sei tu che hai chiamato per la droga? ” che
dava conto di una modalità dell’agire propria di uno spacciatore che si rivolge al
potenziale acquirente, a conferma di quanto riferito dalla Arcorace.
Il ricorrente, con il primo motivo denuncia, in relazione al delitto di cui al capo
A) della rubrica, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt.
192, 546 e 521 c.p.p. rilevando come gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la
responsabilità per tale reato non sono neanche oggetto di contestazione, è evidente
quindi che la sentenza opera un vero e proprio stravolgimento di quella che era la
fattispecie originariamente contestata all’imputato.
Con il secondo motivo denuncia, parimenti, vizio di motivazione, sotto il profilo
della contraddittorietà, e violazione di legge con riguardo alla valutazione delle
dichiarazioni della Arcorace, la quale non viene ritenuta attendibile con riferimento al
delitto di cui al capo C), in quanto le sue dichiarazioni sono state smentite dagli
accertamenti operati sui tabulati telefonici, mentre la si ritiene veritiera con
riferimento all’episodio oggetto della contestazione di cui al capo B). Altrettanto,
anche in questo caso i tabulati telefonici dimostrano che il giorno in cui sarebbe
avvenuta la consegna della droga da parte dell’imputato, costui non ha ricevuto
chiamate da nessuna delle utenze in uso alla Arcorace o ai suoi amici Sforna Marco e
Tomasselli Niccolò.

la diminuente per il rito, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 8 di reclusione ed

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limiti che si precisano qui di seguito.
Quanto al primo motivo, non si comprende, invero, la portata della censura
laddove si rileva che gli elementi di prova a carico del ricorrente non sono neanche
oggetto di contestazione.
Dalla lettura della contestazione di cui al capo A) della rubrica emerge che essa
riguarda l’attività di spaccio di un quantitativo non accertato di sostanza
stupefacente offerta dal ricorrente all’agente operante, non in divisa. Il

basato sulle dichiarazioni rese dal maresciallo Pilia, al quale è stato offerto dall’Alì
Mohamed l’acquisto di sostanza stupefacente, stante il tenore inequivocabile delle
parole profferite dal medesimo.
La Corte d’appello, nel fare proprio l’impianto motivazionale della sentenza di
primo grado, rappresenta che il Tribunale rilevava che la circostanza che
l’imputato avesse repentinamente ingerito un ulteriore quantitativo di cocaina per
occultarla ai Carabinieri risulta soltanto dal corpo del verbale di fermo, quale
dichiarazione spontanea dell’imputato; dichiarazione non utilizzabile, e che,
quindi, la radiografia successivamente effettuata con esito negativo non assume
alcuna rilevanza.
Il giudice ha tenuto, invece, conto, quali elementi che danno prova della
disponibilità di droga pronta per la vendita, della circostanza che Ali Mohamed,
all’atto del suo arresto, fosse stato trovato in possesso di un modesto quantitativo
di hashish, della somma di € 500,00, e di due telefoni cellulari, uno dei quali
recante una sim-card avente il numero di telefono precedentemente indicato dalla
Arcorace nella sua denunzia, ed avesse tentato di darsi alla fuga a bordo del suo
ciclomotore. Elementi ritenuti di inequivoca valenza probatoria in ordine alla
destinazione della droga sequestrata allo spaccio.
Ciò posto il primo motivo si appalesa del tutto generico ed, in ragione di tanto,
è da ritenersi inammissibile, a fronte di una motivazione che tiene conto di dati
fattuali incontrovertibili e dell’esposizione del convincimento di colpevolezza in
maniera del tutto logica.
Parimenti, inammissibile è il secondo motivo atteso che il ricorrente, nell’offrire
una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione delle risultanze
probatorie, pretende che questa Corte le sostituisca a quelle ritenute dai giudici di
merito.
Si dimentica che il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni
giustificative della decisione ha, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di
andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice
di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati

convincimento dei giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente è

in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, come nel caso che ci
occupa, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, contestando la validità
delle dichiarazioni rese dalla teste Arcorace, senza indicare specificamente quale sia il
punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in
concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
In particolare, con riferimento alle dedotte incongruenze della testimonianza
della Arcorace, la Corte rileva, per quanto riguarda la divergenza con i risultati dei
tabulati telefonici, che non assume particolare rilevanza, con riferimento alla
contestazione del reato inerente la cessione di sostanza stupefacente contestato sub B),

B), vi è la prova dei contatti telefonici tra la Arcorace ed il Tomaselli che rappresentano
un ulteriore riscontro del racconto della ragazza unitamente agli eventi direttamente
apprezzati dal maresciallo Pilia.
Il ricorrente, dunque, non contesta il travisamento di una specifica prova, ma
sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa
sede di legittimità. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e
logica hanno, infatti, dato conto, dell’attenta valutazione di attendibilità operata rispetto
al racconto della teste Arcorace.
La sentenza va, invece, annullata in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il Collegio, invero, non può non tener conto dello ius superveniens di cui al comma
24 ter dell’art 1 del D.L. 36/2014 convertito in L. 79/2014 con cui è stato modificato il
comma V dell’art. 73 d.P.R. 309/90 attribuendo all’ipotesi ivi prevista la configurazione di
figura autonoma di reato anziché di circostanza attenuante speciale.
La nuova formulazione del V comma richiamato riguarda tutti i tipi di sostanza
stupefacente, senza alcuna distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, e prevede la
pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e la multa da € 1.032 ad € 10.329,
inferiore a quella prevista dal precedente d.l. 146 del 2013 convertito in L. 10/2014 ( che
già aveva configurato l’ipotesi di cui al comma V art. 73 come fattispecie autonoma di
reato, senza distinzioni tra tipi di droga, con una pena detentiva da uno a cinque anni),
ed ancora più mite rispetto alla pena prevista dallo stesso articolo nella formulazione
(Legge Fini/Giovanardi) in vigore al momento del fatto.
Inoltre è stato inserito il comma V bis dell’art. 73 in base al quale “nell’ipotesi di
cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il
pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del
lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalità ivi previste.”
Sul piano intertemporale, il problema dell’individuazione della legge più favorevole
va risolto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa

in quanto, in relazione all’episodio occorso il 15 marzo (tempo del commesso reato sub

Corte, privilegiando la disposizione in concreto complessivamente più favorevole (e non
attraverso una combinazione di parti di disposizioni diverse), e distinguendo:
a)

i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della “Fini – Giovanardi”, da

giudicare scegliendo la legge più favorevole tra quella in vigore al momento del fatto
(ovvero tra l’originario comma 5 dell’art. 73, circostanza attenuante ad effetto speciale
articolata in distinte previsioni sanzionatorie a seconda della tipologia “pesante” o
“leggera” della sostanza trattata) ed il reato autonomo introdotto dal d.l. 146 del 2013:
senza alcuna possibilità di fare applicazione – anche se in ipotesi più favorevole – della
lex intermedia dichiarata incostituzionale, dal momento che “il principio di retroattività

la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima” (Corte cost., sent. n.
394 del 23 novembre 2006);
b) i fatti commessi durante la vigenza della “Fini – Giovanardi”, in relazione ai quali
dovrà invece tenersi conto, nell’individuazione della legge più favorevole, anche delle
norme dichiarate incostituzionali, “per il valore assoluto del principio di irretroattività
della norma meno favorevole”.
E’ in tale contesto che si colloca l’ulteriore modifica, apportata all’art. 73 comma 5

del testo unico, dalla legge n. 79: modifica, come già evidenziato, consistita
esclusivamente nella mitigazione della risposta sanzionatoria (reclusione da sei mesi a
quattro anni e multa da euro 1.032 a euro 10.329, in luogo della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000), senza alcun intervento volto a
ripristinare la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, che – come già più
volte accennato – è ormai tornata in vigore per i fatti non lievi e che, nell’originaria
formulazione dell’art. 73 del testo unico, connotava anche il trattamento sanzionatorio
per i fatti di lieve entità.
In ragione di quanto esposto e dovendo trovare applicazione la disposizione di cui
all’art. 2, comma 4 codice penale, si impone l’annullamento della sentenzafseiiza rinvio
m

si .11111Nr”

on trasmissione alla Corte d’appello di

z

Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia sul punto alla Corte d’appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma all’udienza del 14 luglio 2015.

della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto

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