Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36479 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36479 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELOSSO ANDREA N. IL 27/07/1958
avverso la sentenza n. 1493/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
28/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del
104 -0 Pg.udai
che ha concluso per e,

Udito, per la parte civile l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/06/2015

t

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Melosso Andrea avverso la sentenza
emessa in data 28.5.2014 dalla Corte di appello di Trieste che confermava quella del
G.i.p. del Tribunale di Pordenone in data 11.6.2013 con cui, all’esito del giudizio
abbreviato, il predetto era stato condannato, per il reato di cui all’art. 186 comma 7
C.d.S., alla pena di mesi quattro e giorni venti di arresto ed C 1.200,00 di ammenda,
con la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e la confisca del

2. Deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e,
segnatamente, degli artt. 62, 350 comma 7, 357 comma 2 lett. b) 191 c.p.p. in
relazione alle dichiarazioni rese dal Melosso e trasfuse nell’annotazione dei
Carabinieri.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. Invero, la censura mossa oltre che aspecifica, perché reiterativa di analoga
doglianza prospettata in sede di appello e da quel giudice disattesa con congrua e
corretta motivazione, è anche palesemente infondata, poiché l’inutilizzabilità delle
dichiarazioni indizianti, ai sensi dell’art. 63 comma secondo cod. proc. pen., opera
soltanto quando si tratta di dichiarazioni rese da un soggetto nei cui confronti
sussistevano, fin dall’inizio, indizi in ordine al medesimo reato, a un reato connesso
(ex. art. 12 comma primo lett. a) e c) cod. proc. pen.) oppure a un reato collegato
(ex art. 371 comma secondo lett. b cod. proc. pen.) con quello attribuito nelle
dichiarazioni a un terzo, in quanto solo in tali casi al soggetto dichiarante é
riconosciuto il diritto a non rendere tali dichiarazioni auto ed etero-indizianti,
sussistendo l’incompatibilità a ricoprire l’ufficio di testimone (Cass. pen. Sez. I, n.
9540 del 21.12.2005, Rv. 233532; Sez. III, n. 36596 del 7.6.2012, Rv. 253574).
Ma è chiaro come le dichiarazioni rese nell’immediatezza e sul luogo del fatto ai
Carabinieri che le riportarono nell’annotazione inserita nel fascicolo del P.M.,
segnarono il momento nel quale si concretizzò il reato contestato e ne costituirono il
fulcro stesso, sicchè prima di esse non vi era alcun indizio del reato in contestazione.
Peraltro è stato finanche affermato che l’art. 350 c.p.p., comma 7, sancendo la
inutilizzabilità (esclusivamente) nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese
dall’indagato, ne consente, invece (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), la piena ed
incondizionata utilizzazione nei riti alternativi non dibattimentali e, pertanto, nel
giudizio abbreviato.
In tal senso è consolidata la giurisprudenza affatto prevalente di questa Corte
suprema di cassazione (v. Sez. I, n. 35027 del 4.7.2013, Rv. 257213; Sez. I, n.
44637 del 13.10.2004, Rv. 230754: “Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia
giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere pienamente utilizzate

2

motociclo condotto dall’imputato.

nel giudizio abbreviato, posto che il comma settimo dell’art. 350 cod. proc. pen. ne
preclude l’utilizzazione nella sola sede dibattimentale”; cui adde Sez. II, n. 44874 del
29.11.2011, Rv. 251360; Sez. VI, n. 8675 del 26.10.2011, Rv. 252279; Sez. V, n.
18064 del 19.1.2010, Rv. 246865; Sez. III, n. 48508 del 3.11.2009, Rv. 245622:
Sez. VI, n. 29138 del 25.5.2004, Rv. 229457; Sez. I, n. 48916 del 2.12.2003, Rv.
226674; Sez. II, n. 37374 del 19.9.2003, Rv. 227037; Sez. IV, n. 1554 del
31.1.1997, Rv. 207872; Sez. VI, n. 4081 del 2.3.1994, Rv. 197984 ed altre).

un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità (facente capo a SU n.
16/2000) ritiene essere operante anche in sede di giudizio abbreviato, benché
procedimento a “prova contratta”, dal momento che, come sopra rilevato, le
dichiarazioni rese, benché trasfuse in una mera annotazione di P.G., segnarono il
momento dell’integrazione del reato. Né l’assenza di un verbale in cui tali dichiarazioni
siano state riportate vale ad inficiare la utilizzabilità predetta implicando una
violazione del principio di cui all’art. 62 c.p.p.: invero la mancata verbalizzazione non
infirma la valenza probatoria e l’utilizzabilità delle annotazioni perché nel sistema di
legge esse sono prioritariamente destinate ad illustrare le attività svolte.
Peraltro la censura è irrilevante, dal momento che il rifiuto opposto dall’imputato a
sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, è rimasto comunque provato dalla puntuale
deposizione dell’amico (Morello, passeggero della moto condotta dal Melosso) (cfr.
Cass. pen. Sez. Un. n. 16 del 21.6.2000, Rv. 216249).
5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23.6.2015

Del resto non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di inutilizzabilità patologica, che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA