Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36479 del 04/07/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36479 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EBBOLE FABRIZIO N. IL 30/10/1973
avverso la sentenza n. 3688/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 31/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatt al
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Data Udienza: 04/07/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trapani con sentenza del 30/3/2012, condannò
Ebbole Fabrizio, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod.
della str., per essersi posto alla guida di autovettura in stato d’ebbrezza
alcolica, alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di Palermo, alla quale l’imputato si era rivolto,
statuizione di primo grado.
3. L’Ebbole avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza
d’appello sorretto da unitaria censura, con la quale denunzia l’erronea
applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la notifica del
decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore, stante
che l’addetto postale aveva annotato che il ricorrente risultava essersi
trasferito dal sito indicato. L’attestazione non corrispondeva alla situazione
reale, in quanto, siccome poteva trarsi dalla certificazione anagrafica
prodotta, l’Ebbole al momento della notifica era residente nel predetto sito. Di
conseguenza la notificazione doveva reputarsi affetta da nullità assoluta e
insanabile, per non avere il notificatore fatto precedere l’attestazione da
effettive ed efficaci ricerche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
Il ricorso è inammissibile a cagione della sua manifesta
infondatezza.
Il ricorrente, invero, piuttosto che confutare la esauriente e corretta
motivazione resa dalla Corte territoriale, si è limitato a riprodurre
aspecificamente l’originaria censura.
L’ufficiale notificatore, infatti, non si era limitato a dichiarare di non aver
trovato in loco l’interessato, in quanto, evidentemente all’esito delle ricerche e
informazioni del caso, aveva attestato che costui si era trasferito altrove. La
circostanza che l’imputato avesse conservato la vecchia residenza anagrafica
non più corrispondente alla realtà è stata ineccepibilmente giudicata del tutto
irrilevante, trattandosi di evenienza formale, avente mero rilievo
amministrativo, che non influisce sull’effettività del reale luogo ove il soggetto
conduce la propria vita domestica. Sicché non può che concludersi con la
Corte di merito nel senso che <