Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36476 del 20/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36476 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAKA JOHNBULL N. IL 29/10/1978
avverso la sentenza n. 1874/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 20/06/2013

R. G. 49929/2012

La sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe ha confermato
in punto di responsabilità la decisione del locale Tribunale che all’esito di giudizio
abbreviato ha dichiarato il cittadino nigeriano Johnbull Kaka colpevole dei reati,
avvinti da continuazione, di resistenza e di danneggiamento aggravato, condannandolo
alla pena di sette mesi di reclusione (violenta reazione nei confronti dei due agenti di
polizia, che strattonava e colpiva con calci, intervenuti per fermarlo e ricondurlo alla
calma mentre usava violenza nei confronti di una connazionale).
Contro tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso personale l’imputato,
lamentando carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, di cui è stato ritenuto immeritevole senza che si sia considerato
l’effettivo disvalore delle sue condotte illecite e la sua personalità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure -oltre che
generiche (in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza
di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello)- sono indeducibili e
palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del
trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito e che è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto -come deve
constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza- da esauriente e logica motivazione (la
sentenza di appello ha ampiamente chiarito le ragioni considerate ostative al
riconoscimento delle attenuanti innominate in favore dell’appellante, anche avuto
riguardo alla determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale
del più grave reato di resistenza).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 giugno 201

Motivi della decisione

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